Come fare ricorso ad una multa?
Conviene?
Quando si può dire che la multa è illegittima o viziata?
Il ricorso contro le multe, ossia contro le sanzioni amministrative pecuniarie, può essere presentato quando la multa è illegittima, viziata o in altre situazioni in cui la persona ritiene che il pagamento della sanzione sia ingiusto.
La multa è considerata illegittima se presenta dei vizi relativi agli elementi essenziali, vizi che possono consistere, ad esempio, nell’errata indicazione delle generalità del conducente o nella mancata esposizione dei fatti o, ancora, nell’errore sulla norma violata.
Ciò non significa, tuttavia, che la sola presenza di un errore materiale debba sempre e comunque determinare la nullità della multa.
Se, ad esempio, l’errore riguarda la data di nascita del trasgressore ma tutti gli altri dati presenti sono corretti ed idonei ad identificarlo senza ombra di dubbio, l’errore è irrilevante e difficilmente permetterà di poter vincere un ricorso.
Stessa cosa nel caso in cui sia indicato in modo errato il modello del veicolo a fronte della corretta indicazione della targa.
La multa, quindi, è nulla solo quando l’errore preclude la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni.
Un esempio di questo tipo si ha quando manca l’indicazione del numero civico e la strada sia così estesa da pregiudicare la possibilità di individuare il luogo ove l’infrazione sia effettivamente avvenuta.
Altro esempio di errore idoneo a determinare l’illegittimità della multa si ha quando nella strada indicata non è possibile il verificarsi della violazione contestata (per esempio un divieto di sosta contestato in una strada in cui la sosta è libera su entrambi i lati).
L’annullamento della multa in autotutela
Se la multa è palesemente illegittima o errata, prima di fare ricorso al prefetto, la persona può provare a richiedere all’ente che ha emesso la multa di annullarla presentando richiesta tramite l’autotutela.
L’autotutela attribuisce, in capo all’amministrazione, il potere/dovere di correggere tutti i propri atti che risultino illegittimi o infondati.
Si tratta di uno strumento veloce ed economico, che non richiede l’assistenza di un legale.
Il ricorso in autotutela deve essere presentato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ufficio che ha emesso l’atto.
Qualora si sbagli ufficio, quello che riceve l’istanza è comunque tenuto a consegnarla all’ufficio competente.
L’istanza di autotutela deve contenere l’indicazione dell’atto di cui si chiede l’annullamento (totale o parziale) nonché i motivi opportunamente documentati.
La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini per proporre ricorso al giudice di pace (30 giorni) ed al prefetto (60 giorni).
Il silenzio dell’ufficio non deve essere considerato alla stregua di un accoglimento dell’istanza di autotutela quindi è consigliabile, per cautelarsi nell’eventualità in cui l’amministrazione rigetti l’istanza, tenere sotto controllo i termini per presentare un ricorso giudiziario e, in caso di mancata risposta all’avvicinarsi dello scadere dei termini, avviare la fase giudiziale.
Il ricorso al prefetto
Precisiamo che il ricorso al prefetto è alternativo rispetto al ricorso al giudice di pace.
Ciò significa che non è possibile presentarli entrambi contemporaneamente ma è necessario sceglierne soltanto uno.
Il ricorso deve essere presentato al prefetto competente per il territorio in cui ricade il comune ove è stata emessa la multa e può essere spedito per posta o consegnato personalmente.
Il ricorso deve essere sottoscritto con firma autografa dal soggetto cui è stata notificata la multa, non essendo ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio (neanche se si tratta di un familiare).
Il termine di presentazione è di 60 giorni, che decorrono dall’accertamento della violazione, se questa è stata immediatamente contestata al trasgressore, o dalla ricezione della notifica del verbale.
Nel ricorso è possibile inserire la richiesta di essere convocato e sentito per poter esporre in maniera più chiara le proprie motivazioni.
Se il prefetto accoglie il ricorso, viene emessa un’ordinanza di archiviazione della sanzione per la quale si procede.
Se, invece, il prefetto rigetta il ricorso, la sanzione si raddoppia automaticamente.
La decisione del prefetto deve essere emessa entro un termine perentorio, scaduto il quale il ricorso si intende automaticamente accolto e non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria.
Sempre per quanto riguarda i termini, qualora il ricorrente richieda di essere sentito personalmente dal prefetto, i termini restano sospesi per tutto il tempo intercorrente fra la ricezione della convocazione ed il giorno fissato per lo svolgimento dell’audizione (anche in caso di mancata presentazione dell’interessato convocato).
Se il prefetto dichiara, per vari motivi, l’inammissibilità del ricorso o la sua nullità, ad esempio per mancanza di firma autografa del ricorrente, il ricorso non produce alcun effetto, come se non fosse mai stato presentato.
Se il prefetto respinge un ricorso, l’interessato può ricorrere al giudice di pace.
Il ricorso al giudice di pace
E’ possibile presentare ricorso al giudice di pace a condizione che non si sia già presentato ricorso al prefetto o che la multa non sia già stata pagata.
Al giudice di pace possono essere presentati o direttamente i ricorsi contro le multe o i ricorsi contro l’ordinanza del prefetto che abbia rigettato il ricorso originario.
Il giudice di pace ha competenza esclusiva in materia di ricorsi contro le multe applicate per violazione al codice della strada.
Il ricorso al giudice di pace deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica.
Il ricorso può essere presentato personalmente presso la cancelleria del giudice di pace o inviato a mezzo posta raccomandata.
Il giudice di pace ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento così da poter predisporre gli elementi necessari alla decisione.
Le parti possono presentarsi in udienza personalmente, senza bisogno di essere assistite da avvocati.
Il giudice di pace può:
– Dichiarare inammissibile il ricorso,
– Convalidare la multa con ordinanza se il ricorrente non si presenta in udienza senza un valido motivo,
– Annullare in tutto o in parte la multa accogliendo il ricorso,
– Rigettare il ricorso prevedendo una sanzione a carico del ricorrente.
Il costo del ricorso
In generale, si può dire che il ricorso al giudice di pace è complessivamente più costoso di un ricorso al prefetto, circostanza questa che lo rende una soluzione poco appetibile quando si vogliono contestare multe di scarso valore.
Il ricorso al giudice di pace viene generalmente riservato alle sanzioni economiche più rilevanti, per le quali può risultare preferibile deferire la questione ad un organo terzo ed imparziale come il magistrato.
Se si sceglie di ricorrere al prefetto, le uniche spese da sostenere sono quelle postali per la raccomandata, mentre la presentazione del ricorso al giudice di pace comporta il pagamento del contributo unificato pari ad euro 43,00 (per multe con importi fino ad euro 1.100,00).