L’insolvenza fraudolenta è disciplinata dall’art. 641 e trova la sua collocazione nel Secondo Libro del Codice Penale, “Dei delitti in particolare”, al Titolo XIII, Capo II.
Insolvenza Fraudolenta
art. 641 codice penale
L’art. 641, al primo comma, recita testualmente: “Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.
Al secondo comma, “L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato”.
Lo scopo della norma è tutelare contemporaneamente il patrimonio e la buona fede contrattuale.
Lo stato di insolvenza è l’impotenza a pagare e deve esistere al momento in cui è assunta l’obbligazione pertanto non deve essere sopravvenuta ed è il presupposto del reato in esame inteso come un’oggettiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni o come impossibilità economica di soddisfare una singola obbligazione.
Il reato è consumato nel luogo e nel momento in cui si verifica l’inadempimento, quindi il tentativo non è configurabile perché fino all’inadempimento il reato non sussiste.
Estinzione del reato di insolvenza fraudolenta
Il reato si estingue se il colpevole adempie l’obbligazione prima della condanna.
Tale causa di esclusione della punibilità opera solo in riferimento alle sentenze definitive, quindi l’adempimento può avere efficacia fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Il Decreto Legislativo 28/2015 ha introdotto diverse novità, una delle quali è che non ci saranno più pene per reati “tenui” e “non abituali” tra cui rientra sicuramente l’insolvenza fraudolenta art.641 c.p.
La legge, infatti, stabilisce che la nuova causa di non punibilità sia applicata solamente per i reati puniti con la pena pecuniaria, oppure con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (art.131bis c.p.p.).
Quando si evita il processo?
E’ entrato in vigore il 2 aprile e ha introdotto le condizioni in base alle quali il processo penale potrà essere evitato in caso di “tenuità del fatto per reati puniti con una pena non superiore nel massimo ai cinque anni”, e potrà essere disposta l’archiviazione immediata per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo edittale a 5 anni, o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva.
Il fatto resta sempre qualificato da una norma penale e continua ad assumere valenza penale, l’unica differenza rispetto al passato è che il magistrato non procederà più alla punizione del colpevole, il quale non subirà la sanzione della reclusione o quella pecuniaria.
Il nuovo art. 131 bis del codice penale prevede che il reato può non essere punito quando il fatto sia di «particolare tenuità», e quando il comportamento del colpevole risulti «non abituale».
Potrà così evitare la pena chi compie una sola volta una determinata azione, ma se tale azione diventa poi abituale, il colpevole non potrà più sperare nell’applicazione della nuova legge.
L’indagato o l’imputato non potrà quindi invocare la non punibilità quando abbia già commesso altri fatti che risultano simili per condotta, scopo od oggetto di offesa; abbia commesso un reato che riguarda comportamenti abituali, plurimi o reiterati, sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ed esclude la tenuità del fatto la circostanza che l’autore abbia agito per motivi abbietti o futili, con crudeltà (anche in danno di animali) adoperando sevizie; abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima (anche in riferimento all’età della stessa) o di altre condizioni (es. anziano, disabile); il reato abbia provocato nella vittima lesioni gravissime o la morte anche se come conseguenza non voluta.
Alla luce di queste considerazioni, è pertanto necessario che il reato sia caratterizzato dall’esiguità e tenuità del danno o del pericolo e che il comportamento del colpevole non sia abituale.
In caso di archiviazione?
Per quanto riguarda invece il procedimento penale contro l’indagato, è possibile l’archiviazione già nella fase delle indagini, prima quindi di arrivare al vero e proprio giudizio.
Il pubblico ministero, infatti, può chiedere al giudice l’archiviazione quando ritiene che il fatto sia di particolare tenuità e non sia abituale (art. 411 c.p.p.) con l’obbligo di informare della richiesta la persona offesa del reato, la quale, entro 10 giorni dalla comunicazione, può opporsi alla richiesta di archiviazione, dimostrando ad esempio che l’indagato abbia commesso altri fatti che risultano simili per condotta, scopo od oggetto di offesa o abbia commesso un reato che riguarda comportamenti abituali o abbia agito per motivi futili o abbietti, con crudeltà o che abbia approfittato delle condizioni della minore età della vittima.
In caso di opposizione della persona offesa, il giudice fissa un’udienza nella quale può decidere per l’archiviazione, per il compimento di ulteriori indagini o, mediante ordine al pubblico ministero, per la citazione a giudizio dell’indagato.
Dopo la citazione a giudizio dell’indagato, il giudice può accertare la non punibilità con una sentenza di proscioglimento che può avvenire prima che inizi il processo (art. 469 c.p.p.) o alla fine.
L’archiviazione o il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non equivalgono ad una assoluzione e i provvedimenti giudiziari che concedono la non punibilità sono comunque iscritti nel casellario giudiziale del colpevole e vi rimangono per il periodo di 10 anni, così che il giudice possa essere a conoscenza del fatto che quella persona ha già goduto della causa di non punibilità e che ha commesso altri reati, anche se di tenue gravità. Solo allo scadere dei 10 anni, l’iscrizione è cancellata.
Infine, è importante sapere che solo la sentenza definitiva di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata al termine del processo vale come prova che l’imputato ha commesso il reato e il danneggiato potrà avvalersene per chiedere il risarcimento dei danni e le restituzioni in un distinto procedimento civile o amministrativo.
L’archiviazione nelle indagini o il proscioglimento all’inizio del processo, invece, non sortiscono nessun effetto.
La legge non stabilisce espressamente che la non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere concessa solo una volta, ma sicuramente non permetterà di avvalersene a chi ne abbia già usufruito.