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Usurpazione di funzioni pubbliche – Art. 347 codice penale

Usurpazione di funzioni pubbliche –   Art. 347 codice penale

Il testo della legge:

Descrizione del reato:

Il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, ex art. 347 del codice penale, è commesso da chi, senza esserne titolato e investito, esercita una funzione pubblica.

Persona offesa dal reato è solo la pubblica amministrazione per cui è inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del privato.

Commette il reato non solo chi non abbia avuto una investitura all’esercizio della funzione pubblica ma anche chi, investito di una funzione pubblica, la eserciti indebitamente oltre le materie r le mansioni a cui è stato deputato.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, è richiesto per la la sua configurabilità il dolo generico ossia la volontà di assumere l’esercizio della funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato.

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