Come si sa, sul posto di lavoro può accadere che avvengano incidenti di diversa entità. Si parla di infortunio sul lavoro per definire quell’evento traumatico, che avviene per causa violenta (non quindi per una malattia) sul posto di lavoro o in occasione di lavoro, e che causa la morte ovvero l’impossibilità di svolgere attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a tre giorni.
Diverso è il caso della malattia professionale che si verifica invece quando una malattia sia causata dal lavoro; e questo si verifica ovviamente in caso di ambienti di lavori insalubri, o di esposizione a sostanze non salutari.
Lavoro in nero e infortunio sul lavoro
Perché tale infortunio venga coperto dall’assicurazione, è sufficiente che avvenga in occasione di lavoro, quindi anche mentre si svolge un compito inerente e collegabile all’attività lavorativa.
In ogni caso è sempre necessario che, oltre che al danno, venga dimostrato anche il nesso causale fra l’attività lavorativa o attività correlata ed il danno subito in concreto.
Per tutelare in maniera più intensa i lavoratori, la legge ha previsto una assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL che si sostanza in prestazioni sanitarie e assistenziali a carico del lavoratore in caso di infortunio.
Fra l’altro, come vedremo, l’infortunio sul lavoro può anche configurarsi come infortunio in itinere, vale a dire lungo la strada per andare o tornare dal luogo di lavoro, o per andare e tornare dalla propria abitazione per il consumo dei pasti se non si ha mensa aziendale.
Ebbene, il fenomeno dell’infortunio sul lavoro può collegarsi in maniera interessante al fenomeno del lavoro in nero. Molte persone, ancora oggi, lavorano in nero esponendo sé stesse a rischi, e senza cumulare i contributi necessari per la pensione.
Adesso si tratta di vedere se, qualora un lavoratore in nero incorra in un incidente sul lavoro, l’assicurazione risponda o meno.
Infortuni esclusi dalla tutela assicurativa
Esistono diverse condizioni affinché un infortunio sul lavoro possa rientrare nella tutela dell’INAIL. Tra di esse, però, non troviamo la regolarità del rapporto lavorativo.
Questo significa sostanzialmente che, anche se il lavoratore è in nero, non per questo egli sarà escluso dalla tutela assicurativa in caso di infortunio mentre lavora. La regolarità del lavoro, insomma, non rientra fra quelle caratteristiche necessariamente richieste dall’INAIL perché possa scattare la tutela assicurativa in caso di infortunio.
Questo principio è collegato a quello della “automaticità delle prestazioni”, che in buona sostanza significa che il lavoratore ha diritto a ricevere l’assistenza assicurativa anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato previo versamento dei contributi all’INAIL, o anche laddove il datore di lavoro sia in ritardo con il versamento dei contributi.
Ovviamente, però, se l’INAIL riceve la denuncia di un infortunio in relazione ad un rapporto di lavoro non assicurato, invierà i propri ispettori per verificare che effettivamente sia in corso un rapporto di lavoro in nero, con le relative sanzioni.
Altre situazioni, invece, vengono escluse dall’ambito di operatività dell’assicurazione obbligatoria.
E’ il caso per esempio degli infortuni che avvengono per un comportamento estraneo al rapporto di lavoro, ovvero un incidente simulato dal lavoratore stesso a scopo fraudolento, ovvero il caso di un incidente le cui conseguenze vengono aggravate volontariamente dal lavoratore stesso.
Inoltre l’INAIL non corrisponde alcun tipo di indennizzo laddove l’infortunio comporti una menomazione di grado inferiore al 6%, mentre un indennizzo in forma di capitale viene elargito in caso di lezione fra il 6% ed il 15%, ed infine se si supera il 15% si ottiene un indennizzo sotto forma di rendita.
In ogni caso il diritto alla prestazione viene meno dopo che siano trascorsi tre anni e 150 giorni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio.
L’infortunio in itinere
Abbiamo detto che non solo gli infortuni sul luogo di lavoro ed in occasione di lavoro vengono coperti, ma anche quelli in itinere.
Si tratta di una disposizione introdotta dal Decreto Legislativo numero 38 del 2000, il quale ha previsto appunto che l’infortunio in itinere rientri fra i fenomeni coperti dalla assicurazione obbligatoria.
Affinché si possa ottenere il risarcimento in caso di infortunio in itinere, è necessario che l’incidente avvenga nel normale percorso di andata e ritorno per recarsi al lavoro; vengono ricomprese anche delle interruzioni del tragitto e deviazioni laddove dovute a cause di forza maggiore, ad eventi penalmente rilevanti o ad esigenze essenziali e non prorogabili. Al di fuori di questi casi, invece, un incidente in tali circostanze non verrebbe coperto dalla assicurazione.
Si viene coperti da assicurazione obbligatoria anche quando si utilizza i mezzi pubblici, ovvero di un mezzo privato, se il suo utilizzo è necessario (per esempio perché mancano mezzi pubblici, o causano troppi disagi al lavoratore o impedirebbero al lavoratore di sedere puntuale).
Le conseguenze dell’infortunio sul lavoro
L’infortunio sul lavoro del lavoratore, anche se in nero, può avere delle conseguenze penali. Per esempio in caso di morte del lavoratore si potrebbe configurare il reato di omicidio colposo, ovvero di lesioni colpose.
In caso di omicidio colposo, si procede d’ufficio da parte della Procura. In caso di lesioni che comportino una malattia di durata inferiore a 40 giorni, è possibile esperire querela di parte (da parte della persona offesa) mentre oltre i 40 giorni, è perseguibile d’ufficio.
La colpa del datore di lavoro, ovvero quella degli addetti alla sicurezza, consiste nella non osservanza di quelle regole da adottare sul luogo di lavoro per la sicurezza e per la tutela della salute.
E’ infatti colpito del datore di lavoro, nonché degli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro, valutare i possibili rischi dell’attività lavorativa, utilizzare gli strumenti idonei per prevenire incidenti e mantenere strumenti di protezione e di intervento in caso di incidente.
Attenzione: l’assicurazione dell’INAIL non esonera sempre il datore di lavoro dal risarcimento del danno in favore del lavoratore, se quest’ultimo dimostra che il fatto da cui dipende l’infortunio costruisce reato imputabile al datore di lavoro.
In tal caso, il lavoratore deve eccepire che l’infortunio sia la conseguenza della violazione delle regole antinfortunistiche e dimostrare il nesso fra violazione della norma e infortunio. Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver seguito la legge.
Ho subito un infortunio il primo febbraio con amputazione parziale della falange 3 dito mano dx denunciando al pronto soccorso di essermi procurato da solo . Ma in realtà lavoravo da un privato che tra l’ altro nn mi ha riconosciuto un indennizzo .posso recuperare capovolgendo la situazione . Grazie
Scusate volevo essere informato io lavoravo come porta pizza tramite una pizzeria e in più prendevo tel e pulivo il locale .io ho avuto un incidente stradale Dove più volte li ho fatto presente k il motorino nn frenava moto bene e ho avuto un incidente k nn mi ha dato la frenata sufficiente allo stop e nel frenare ho superato lo stop di 2o cm e vengo travolto da un camion 3 Assi e ho portato piccole lesioni Dove sn documentato certificati ospedaliere e sto continuando infortunio Dove il titolare nn a fatto neanche denuncia all’indirizzo per quello k accaduto chiedevo come si svolge tutto e cosa succede al titolare ringrazio k qualcuno di competente mi da una giusta risposta Grazie.