Cosa Succede Se Non Pago il Canone RAI?
Modalità di pagamento del canone rai
La legge di stabilità del 2016 ha comportato notevoli modifiche ed innovazioni per quanto concerne le modalità di pagamento del canone rai.
L’importo annuale del canone è stato fissato in euro cento complessivi (non più euro 113,50), i quali vengono addebitati nella fattura dell’energia elettrica.
Viene presupposta la detenzione di un apparecchio televisivo per ogni soggetto nella cui residenza anagrafica sia presente un’utenza per la fornitura di energia elettrica.
Il canone viene pagato una sola volta per ogni famiglia, a condizione che i familiari abbiano tutti la residenza nella medesima abitazione.
Nei casi in cui nessun componente della famiglia sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il pagamento del canone deve avvenire mediante modello F24.
E’ il caso, ad esempio, di chi prende in locazione un appartamento in cui il contratto elettrico resta intestato al proprietario dell’immobile.
Altro caso in cui è necessario ricorrere al versamento tramite modello F24 è quello in cui il canone è stato addebitato nella bolletta elettrica per un importo inferiore a quello previsto.
Ciò può accadere per effetto di nuove attivazioni dell’utenza elettrica avvenute nel corso dell’anno.
Nel 2016, il primo addebito del canone è stato effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1 luglio 2016 mentre, per gli anni successivi, il pagamento avverrà in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre.
Anche i residenti all’estero che detengono un’abitazione in Italia in cui sia presente un apparecchio televisivo, sono tenuti al pagamento del canone.
Sussiste la possibilità di pagare il canone rai anche tramite addebito sulla pensione, a condizione che venga fatta richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui il canone si riferisce e che il reddito di pensione percepito nell’anno precedente non superi i 18.000 euro.
Le modalità di presentazione sono stabilite in maniera diversa da ciascun ente pensionistico, ciascuno dei quali dovrà provvedere autonomamente a comunicare al pensionato l’esito della domanda stessa.
E’ possibile pagare soltanto la parte relativa all’energia elettrica?
Il contribuente può scegliere di pagare l’importo della bolletta elettrica relativamente al solo consumo della luce, rimanendo quindi inadempiente all’obbligo di versamento del canone rai.
Il pagamento parziale non può essere rifiutato e l’importo ridotto così versato servirà a coprire in primis la parte relativa al consumo della luce e, solo in un secondo momento, il canone.
La compagnia elettrica non può interrompere l’erogazione della luce, in quanto il costo di questa è stato coperto, ma deve segnalare all’Agenzia delle Entrate il mancato pagamento della parte relativa al canone.
Qualora, entro l’anno solare successivo, il cliente non abbia provveduto al pagamento della parte relativa al canone, le azioni di recupero e le relative sanzioni saranno effettuate dall’Agenzia delle Entrate.
Conseguenze del mancato pagamento del canone rai
Per i titolari dell’utenza luce che decidono di non pagare la parte di canone rai, utilizzando un bollettino in bianco per la sola parte relativa alla luce, è prevista una sanzione pecuniaria compresa fra 200 e 600 euro per l’omesso pagamento (in aggiunta al versamento del canone stesso) nonché una sanzione penale per l’utente che abbia autocertificato il falso.
Il rischio per chi dice il falso, dichiarando di non avere il televisore, è di incappare in una condanna dagli 8 mesi ai 4 anni di carcere.
La legge di stabilità cita un Decreto del Presidente della Repubblica, il 445/2000, che a sua volta si rifà al codice penale, in particolare al 482 sulla “falsità materiale commessa dal privato”.
La fattispecie riguarda chi dichiara il falso all’Agenzia delle Entrate in merito all’esenzione per il canone, esenzione consentita invece a chi non ha un apparecchio televisivo domestico.
Una sanzione così severa, tuttavia, appare sproporzionata ed incoerente con le pene per i reati tributari previste nel nostro ordinamento.
Nelle medesime sanzioni, sia amministrative che penali, rischia di incorrere anche chi dichiari di non avere alcun apparecchio televisivo ma, invece, detenga un vecchio televisore inutilizzato: con la legge di stabilità, infatti, non è più possibile il suggellamento.
Nella sola sanzione pecuniaria amministrativa incorre chi detiene una televisione nella propria abitazione di residenza ma non ha la bolletta intestata a sé.
In questo caso, per essere in regola col pagamento, bisognerà infatti utilizzare il vecchio bollettino postale.
Come ottenere l’esenzione dal canone rai?
Le categorie di contribuenti che non sono tenute al pagamento del canone rai e che devono inoltrare, quindi, la dichiarazione sostitutiva per ottenere l’esenzione sono:
- Soggetti che non detengono un apparecchio televisivo: coloro che non detengono alcun apparecchio televisivo devono compilare il modulo dell’Agenzia delle Entrate precisando che, in nessuna abitazione in cui è attiva un’utenza elettrica a loro intestata, si trova una tv,
- Anziani con più di 75 anni d’età ed un reddito annuo non superiore ai 6.713,98 euro sommato a quello del proprio coniuge: l’esenzione si può richiedere inviando la dichiarazione sostitutiva mediante la compilazione dell’apposito modulo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate. Si precisa che in tal caso il modulo deve essere trasmesso una sola volta, non essendo richiesto un invio ogni anno,
- Eredi che sono già intestatari di una fornitura elettrica per cui pagano già un canone rai,
- Proprietari di seconde case,
- Residenti all’estero che detengono una casa in Italia nella quale non sia presente una televisione,
- Proprietari di seconde case in affitto: in questo caso generalmente il canone è di competenza degli inquilini,
- Coloro che godono dell’esenzione in ragione di specifiche convenzioni internazionali (esempio: agenti diplomatici e funzionari di organizzazioni internazionali): anche queste categorie di soggetti sono tenute a presentare il relativo modello di dichiarazione sostitutiva loro riservato, scaricabile sempre dal sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Coloro che avrebbero avuto diritto all’esenzione, possono richiedere il rimborso.
A partire dal 15 settembre 2016, il rimborso può essere richiesto inoltrando la domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Coloro che hanno inviato la richiesta di esenzione dal pagamento dopo il termine previsto avranno dovuto pagare la prima parte della tassa.
Non ci si può, infatti, rifiutare o astenere dal pagamento solo perché si è fatta richiesta di esenzione, ma si avrà diritto successivamente al rimborso.