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Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto – Art. 586 c.p.

Art. 586 c.p. – Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, udienza 28/09/2016, sentenza n. 47979, depositata 14/11/2016 (Presidente: Fiale – Relatore: Aceto)

Morte o Lesioni Come Conseguenza di altro Delitto

art. 586 codice penale

morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

 

Massima

<<In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte è imputabile alla responsabilità dell’autore della condotta sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma che incrimina la condotta delittuosa del reato-base e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale, mentre la responsabilità dell’autore del reato-base deve essere esclusa quando la morte risulti in concreto imprevedibile perché intervenuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili dall’agente>>

 

Il caso

La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Latina, dichiarava non doversi procedere nei confronti di U.L. in relazione al reato di cui all’articolo 586 del codice penale – cosi giuridicamente riqualificata l’originaria imputazione ex articolo 589 del codice penale – commesso ai danni di D.L. perché estinto per intervenuta prescrizione, mentre confermava la condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

In particolare, secondo la ricostruzione effettuata in entrambi i giudizi di merito, l’imputato, con una chiara finalità intimidatoria, aveva lanciato, dalla finestra delle propria abitazione sita al secondo piano di un palazzo, una busta di plastica contenente acqua all’indirizzo della vittima che era seduta davanti al portone di casa propria, e che veniva tra l’altro anche colpita dell’involucro.

La vittima,  che soffriva di cardiovascolopatia sclerotica, a seguito di tale condotta posta in essere da U.L., moriva immediatamente dopo per insufficienza cardio-respiratoria, e l’evento mortale veniva addebitato all’imputato in quanto l’essere stato improvvisamente attinto dalla busta con l’acqua aveva causato una aritmia, ovvero – per come chiarito dal consulente tecnico del pubblico ministero – un aumento del consumo di ossigeno del cuore e della frequenza del battito cardiaco: ciò, unitamente sia allo stress emozionale causato dall’impatto con l’involucro de quo che alla miocardiopatia sclerotica marcata di cui già soffriva la vittima, avevano causato, due ore più tardi, il decesso di D.L. per insufficienza acuta cardio-respiratroria.

 

La difesa dell’imputato

Avverso la decisione della Corte territoriale l’imputato ricorreva per Cassazione deducendo l’erronea applicazione degli articoli 40 e 586 c.p. .

Più specificamente, il ricorrente si duole, in primis, del percorso logico-giuridico-argomentativo sulla cui scorta i Giudici d’Appello sono arrivati a determinare il nesso di causalità tra la condotta da lui realizzata e l’evento letale in capo al D.L., avuto riguardo non solo alla inidoneità della propria condotta a realizzare l’evento mortale, ma tenuto conto altresì del rilevante lasso temporale – due ore – intercorso tra la condotta e l’evento, all’interno del quale si sarebbero potuti tranquillamente inserire altri fattori potenzialmente incidenti, in termini di causalità esclusiva, nella morte dell’anziano.

In secundis, l’imputato lamenta la ritenuta sussistenza della prevedibilità dell’evento da parte sua, congetturalmente fondata su presupposti fattuali solo asseriti ma mai verificati, quali l’altezza della finestra da cui è stata lanciata la busta, il peso di quest’ultima, il rapporto di pregressa conoscenza con l’anziana vittima e la consequenziale conoscenza della sua patologia cardiaca.

 

Il rapporto di causalità

L’articolo 40 del codice penale – rubricato appunto “Rapporto di causalità” – al primo comma chiarisce come <<Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione>>.

In altri termini, l’affermazione di penale responsabilità per un determinato fatto costituente reato è vincolata alla prodromica sussistenza, quale condicio sine qua non, di un rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione posta in essere dal soggetto agente e l’evento dannoso o pericoloso alla cui verificazione è subordinata la configurabilità del reato: l’assenza di tale nesso causale – o, comunque, la sua mancata piena dimostrazione probatoria – determinerebbe inevitabilmente la non punibilità del soggetto attivo.

L’accertamento del rapporto de quo richiede l’analisi della specifica fattispecie secondo lo schema del c.d. giudizio controfattuale, diversamente strutturato a seconda che si tratti di condotta commissiva od omissiva.

Nel primo caso, il giudice dovrà verificare se l’evento, senza la condotta, si sarebbe o meno ugualmente verificato: l’addebito penalmente rilevante potrà essere escluso solo laddove si accerti che l’evento si sarebbe concretizzato anche in mancanza della condotta e, pertanto, indipendentemente da questa che, evidentemente, non assume alcun rilievo determinante nel percorso causale.

Nel secondo caso, invece, il Giudice dovrà seguire il percorso inverso, ovvero dovrà accertare se l’azione omessa, laddove realizzata, avrebbe o meno impedito il verificarsi dell’evento: solo nel caso in cui si dimostri che l’azione doverosa avrebbe evitato l’evento il soggetto agente potrà essere penalmente perseguibile per la sua omissione e per la consequenziale verificazione dello stesso.

 

La decisione della Corte di Cassazione

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di legittimità, con la sentenza de qua, ha avuto modo di ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte è imputabile alla responsabilità dell’autore della condotta solo se, oltre al nesso di causalità materiale, sussista anche la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma che incrimina la condotta delittuosa del reato-base e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto altresì conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.

Al contrario, la responsabilità dell’autore del reato-base deve essere esclusa quando la morte risulti in concreto imprevedibile perché intervenuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili dall’agente.

Ora, in applicazione di tale principio, i Supremi Giudici hanno rigettato il ricorso di U.L., statuendo che, per quanto attiene alla lamentata insussistenza del rapporto causale ed alla possibile incidenza nello stesso di altri fattori, nel caso di specie non solo l’insufficienza cardio-respiratoria che ha causato il decesso di D.L. è direttamente e causalmente riconducibile alla condotta dell’imputato ma che, inoltre, il lasso temporale di due ore tra il lancio della busta e la morte della vittima è assolutamente fisiologico al completamento del decorso causale originato proprio dalla azione posta in essere da U.L. .

Quanto, infine, alla prevedibilità dell’evento, la Corte Regolatrice ha valutato come lo stesso fosse assolutamente prevedibile da parte del soggetto agente, considerata la presenza di due fattori da lui conosciuti, ovvero l’età avanzata della vittima e la patologia cardiaca di cui la stessa soffriva, pacificamente indicenti in modo determinante nella stabilità cardiaca di un anziano soggetto spaventato a morte dopo essere stato improvvisamente attinto dalla busta di acqua lanciata dal secondo piano di un palazzo dall’imputato.

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