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Minaccia – Art. 612 c.p.

Art. 612 c.p. – Minaccia

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, udienza 23/06/2016, sentenza n. 48245, depositata 15/11/2016 (Presidente: Savani – Relatore: De Gregorio)

Minaccia

Art 612 codice penale

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Massima

<<Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 del codice penale – che ha natura di reato di pericolo – è necessario che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto>>

 

Il caso

Il Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice d’Appello, confermava la statuizione assolutoria emessa dal Giudice di Pace in favore di C.C. – imputato dei reati di cui agli articoli 594 e 612 del codice penale, ovvero ingiuria e minaccia commessi in danno della persona offesa C.P. – in applicazione della scriminante prevista dall’articolo 599 del codice penale per la prima imputazione e perché il fatto non costituisce reato per il secondo reato.

In particolare, l’imputato era stato lavoratore dipendente della persona offesa per alcuni mesi e quest’ultima, ciò nonostante, non aveva provveduto a retribuirlo; successivamente, al fine di evitare annose vertenze giudiziali, le due parti, lavoratore e datore di lavoro, erano addivenuti ad un accordo informale che prevedeva il pagamento, in favore del dipendente, di una somma forfettaria pari ed euro 5 mila, con relativa dazione che veniva poi effettuata in un’unica soluzione per il tramite di un assegno che, però, il lavoratore non aveva potuto incassare in quanto era risultato irregolare.

Donde, successivamente, una volta constata l’impossibilità di percepire quanto di sua spettanza, il dipendente, esasperato, aveva inviato all’ex datore di lavoro alcuni sms contenenti frasi rancorose che, ad avviso del destinatario, costituivano in realtà espressioni ingiuriose e minacciose ai propri danni e per le quali sporgeva regolare denuncia-querela, il cui relativo processo penale si concludeva con una doppia statuizione assolutoria in favore di C.C. .

Avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale in funzione di Giudice d’Appello la parte civile costituita ricorreva per Cassazione lamentando, con un primo motivo, l’erronea applicazione della scriminante dell’articolo 599 del codice penale in relazione alla imputazione di ingiuria e, con il secondo motivo, l’illogicità della motivazione della sentenza assolutoria nella parte in cui aveva ritenuto che le frasi, pur astrattamente minacciose, erano da ricondurre ad un mero sfogo incontrollato e derivante da una situazione esasperata.

 

L’ingiuria e la provocazione

Ai fini di completezza della trattazione va, preliminarmente, chiarito come il Decreto Legislativo 15/1/2016 n. 7 – “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” – ha depenalizzato il reato di “Ingiuria” di cui all’articolo 594 del codice penale e, per l’effetto, ha ovviamente anche modificato la disciplina di quella che originariamente era giuridicamente qualificata come “Ritorsione e Provocazione” dall’articolo 599 dello stesso codice, eliminando i commi afferenti l’oramai abrogato reato di ingiuria e lasciando intatta la disposizione solo con riferimento alla provocazione per fatto ingiusto altrui con riguardo al reato di “Diffamazione” ex articolo 595 c.p. .

In ogni caso, in applicazione di tale disposizione codicistica – anzi, per meglio dire, di quella che era la disposizione pre-riforma – la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione con cui il Giudice di merito, ritenendo sussistente la causa di non punibilità di cui al già citato articolo 599, aveva pronunciato sentenza assolutoria in favore di C.C., considerato che le ingiurie contenute negli sms inviati da quest’ultimo al suo ex datore di lavoro erano state chiaramente dettate dalla reazione impulsiva al comportamento oggettivamente ingiusto dallo stesso subìto e, pertanto, potevano essere pacificamente scriminate in applicazione della disposizione codicistica de qua.

Tutto quanto sopra, indipendentemente dal fatto che sia intercorso un intervallo temporale di alcuni giorni tra la data in cui l’imputato aveva scoperto di non poter incassare l’assegno e la data in cui lo stesso aveva inviato gli sms incriminati al suo ex datore di lavoro, trattandosi di lasso di tempo che, differentemente da quanto eccepito dal ricorrente, di certo non poteva essere valutato quale considerevole e, pertanto, tale da non giustificare la reazione al torto subìto solo alcuni giorni addietro.

 

La minaccia

L’articolo 612 del codice penale – rubricato, per l’appunto, “Minaccia” – al primo comma sanziona <<Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno>> con la multa fino a 1.032 euro; la pena è della reclusione fino ad un anno se la minaccia è grave o se è fatta in uno dei modi di cui all’articolo 339 del codice penale.

Donde, la condotta incriminata consiste nel minacciare, ovvero nel prospettare ad altri un ingiusto danno, la cui verificazione è in qualche modo direttamente dipendente dalla volontà del soggetto agente.

Trattandosi di reato di pericolo, lo stesso può ritenersi integrato anche in assenza della concreta verificazione del danno ingiusto prospettato, essendo esclusivamente richiesto, ai fini della sua configurabilità,  che la minaccia sia potenzialmente idonea ad intimidire la vittima e, pertanto, a limitare la sua libertà psichica individuale, indipendentemente poi dalla effettiva intimidazione del soggetto passivo nel caso pratico.

Nel valutare l’effettiva portata intimidatoria della minaccia il giudicante dovrà avere riguardo non solo al contenuto esplicito della stessa, ma anche alla condotta tenuta dal soggetto agente ed al contesto fattuale nel cui ambito la frase minatoria sia stata proferita, al precipuo fine di verificare se la stessa abbia ingenerato un timore o un turbamento nella persona offesa o sia comunque idonea ad ingenerarlo.

Ne caso di specie, secondo i Supremi Giudici la sentenza di merito ha correttamente escluso che gli sms incriminati fossero dotati di una effettiva carica intimidatrice, specialmente considerando il contesto in cui erano state proferite, ovvero nell’alveo di un rapporto estremamente conflittuale e rancoroso creatosi tra un ex lavoratore ed un ex datore di lavoro a causa di problematiche inerenti proprio il rapporto lavorativo stesso.

In effetti, chiarisce la Suprema Corte di Cassazione, è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui ai fini della integrazione del reato di pericolo di cui all’articolo 612 del codice penale è necessario che la minaccia – che va necessariamente valutata in relazione alle concrete circostanze fattuali caratterizzanti il contesto in cui è stata proferita – sia idonea a produrre effetti intimidatori in capo al destinatario della stessa, laddove l’idoneità prescinde dalla effettiva e concreta verificazione del turbamento psichico, e va invece valutata in astratto, nella sua potenzialità.

Per ciò che concerne, invece, la minaccia c.d. grave di cui al secondo comma della disposizione codicistica de qua – oltre alle ipotesi peculiari così come circostanziate dall’articolo 339 del codice penale, ovvero, ad esempio, minacce effettuate con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, ecc…– va chiarito come tale possa essere, ad esempio, qualificata la minaccia di morte, stante il maggiore turbamento psichico che l’atto intimidatorio può ingenerare nella vittima.

 

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