In cosa consistono gli arresti domiciliari?
Gli arresti domiciliari costituiscono una misura cautelare con cui il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da un luogo determinato di privata dimora o, ancora, da un luogo pubblico deputato alla cura o all’assistenza.
Gli arresti domiciliari si distinguono dalla custodia cautelare in carcere in riferimento al luogo in cui vengono attuati ed in riferimento alle possibili limitazioni del provvedimento.
Anziché nella casa circondariale, infatti, gli arresti domiciliari trovano attuazione in un immobile, che può essere casa di abitazione o luogo di cura.
Inoltre il giudice può autorizzare l’imputato, qualora versi in una situazione di particolare indigenza, ad assentarsi dal domicilio per recarsi sul posto di lavoro.
Il tempo passato agli arresti domiciliari è detraibile dal computo della pena detentiva che venga eventualmente inflitta in seguito all’emanazione della sentenza definitiva.
Arresti Domiciliari
In quali casi è prevista la misura degli arresti domiciliari?
Gli arresti domiciliari rientrano nell’ambito di quei provvedimenti che il giudice può predisporre quando, nel corso del processo, emergano delle esigenze di tutela della collettività che ne impongano l’adozione, quali pericolo di inquinamento delle prove o pericolo di fuga.
I soggetti per cui è prevista l’applicazione degli arresti domiciliari sono espressamente elencati dall’art 275 c.p.p.
Questi sono:
- Donna incinta o madre con figli di età inferiore ai 3 anni con lei conviventi;
- Padre con figli di età inferiore ai 3 anni, nei casi in cui la madre sia deceduta o sia impossibilitata a prendersi cura della prole;
- Soggetto affetto da particolari patologie che non può essere curato in carcere.
Quale domicilio può essere considerato idoneo ai fini degli arresti domiciliari?
Gli arresti domiciliari non devono necessariamente essere predisposti presso l’abitazione in cui il soggetto risiede abitualmente.
Questi, infatti, può richiedere che la misura cautelare avvenga presso il domicilio di altro soggetto disponibile ad accoglierlo.
Quest’ultimo, tuttavia, dovrà effettuare una dichiarazione di disponibilità da presentare all’autorità procedente.
Può verificarsi, poi, il caso in cui un soggetto affetto da particolari patologie (esempio: tossicodipendente o alcooldipendente) chiede che la misura cautelare venga applicata presso una comunità dove può intraprendere un percorso di cura.
La struttura accogliente dovrà comunque emettere una dichiarazione di responsabilità.
In quali casi il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari può essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio?
L’art 284, comma 3, c.p.p. attribuisce al giudice la facoltà di autorizzare l’imputato ad allontanarsi dal domicilio qualora si verifichino indispensabili esigenze di vita o di lavoro.
Tale autorizzazione deve essere limitata al tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette particolari esigenze.
La giurisprudenza è piuttosto unanime nell’interpretare tali esigenze in maniera restrittiva.
L’assoluta indigenza dell’imputato che legittima l’allontanamento dal domicilio, ad esempio, deve essere oggetto di prova rigorosa.
Non è consentito lo svolgimento di attività lavorative che prevedono spostamenti così frequenti da snaturare il regime cautelare degli arresti domiciliari.
Chi è legittimato a disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari?
Gli arresti domiciliari sono disposti tramite ordinanza, la quale può accogliere parzialmente o totalmente la richiesta del PM.
Nella fase delle indagini preliminari, gli arresti domiciliari sono disposti dal GIP.
Nella fase dell’udienza preliminare, invece, è il GUP a disporre il provvedimento cautelare.
Nel corso del processo, infine, è il giudice che può decidere di rigettare la richiesta del PM, qualora non ravvisi le esigenze cautelari, o di accoglierla disponendo la misura cautelare.
Il giudice può anche disporre la misura degli arresti domiciliari ove ritenga che il provvedimento di custodia cautelare richiesto sia eccessivamente afflittivo in ragione delle esigenze cautelari individuate.
Chi è agli arresti domiciliari può comunicare con i terzi tramite social network?
La Corte di Cassazione si è trovata a pronunciarsi sull’uso di facebook da parte di coloro che si trovano agli arresti domiciliari.
La pronuncia n. 37151 del 18 ottobre 2010 trae origine dalla richiesta di un PM che si era visto negare dal GIP la possibilità di trasformare in custodia cautelare in carcere gli arresti domiciliari di due imputati, i quali avevano utilizzato facebook per comunicare con l’esterno.
L’art 284, comma 2, c.p.p. impone il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi.
Nel caso di specie, i due imputati erano soliti chattare con soggetti terzi attraverso il sistema di messaggistica messo a disposizione da facebook.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che anche la trasmissione di informazioni che avvenga tramite social network debba comunque ritenersi ricompresa nel concetto di comunicazione e, quindi, nel generico divieto di comunicazione con l’esterno.
La prescrizione di cui all’art 284 c.p.p., quindi, deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva.
Quanto possono durare gli arresti domiciliari?
Il codice prevede determinati limiti di applicabilità degli arresti domiciliari, scaduti i quali la misura decade automaticamente, a meno che, prima della scadenza stessa, non ci sia il passaggio ad una diversa fase del processo in cui i termini ricominceranno a decorrere.
Gli arresti domiciliari, inoltre, in funzione della loro natura cautelare, devono avere una durata compatibile con la gravità del reato per cui il soggetto verrà imputato.
L’art 303 c.p.p. prevede un termine onnicomprensivo massimo di durata e termini variabili più o meno lunghi legati alle singole fasi del processo.
Sia la scadenza del termine della singola fase che di quello onnicomprensivo producono come effetto il venir meno degli arresti domiciliari e la relativa messa in libertà del soggetto.
Quali effetti produce l’evasione dagli arresti domiciliari?
Il reato di evasione dagli arresti domiciliari si realizza nel momento in cui il soggetto si allontana dal luogo di esecuzione della misura cautelare.
In base ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22109 del 2014, costituisce reato di evasione anche la condotta di colui che si allontana dal luogo di esecuzione della misura restrittiva per presentarsi presso la stazione dei carabinieri e chiedere di essere ricondotto in carcere.
Ogni forma di allontanamento dal luogo deputato agli arresti domiciliari costituisce forma di evasione, non rilevando né la durata, né la distanza dello spostamento né, ancora, i motivi che hanno indotto il soggetto ad allontanarsi.
E’ prevista la pena della reclusione da uno a tre anni.
Salve,io alla prima udienza mi anno condannato 3anni e devo aspettare l’appello e sto pagando i danni morali però sono gia 11mesi che sono con gli arresti!! La mia domanda è, quanto possono durare?? Grazie ciao.