Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – art. 69 codice penale.
L’art. 69 del codice penale indica al giudice le modalità con cui deve applicare le circostanze attenuanti e quelle aggravanti e come deve comportarsi in caso di prevalenza delle une sulle altre o di equivalenza.
Le circostanze che prevalgono si applicano mentre quelle che soccombono vengono completamente ignorate. Nei casi di equivalenza il giudice dovrà comportarsi come se non vi fosse alcuna circostanza da valutare.
Il processo di comparazione del giudice deve essere motivato e deve basarsi sul fatto visto nella totalità degli aspetti delittuosi e sulla personalità del reo.