Una domanda abbastanza ricorrente nel mondo giuridico è la seguente: è possibile fare una denuncia anonima? E nel caso, come si struttura?
Partiamo dal presupposto che ogni cittadino, se rimasto vittima di un reato, ha diritto a pronunciare una denuncia in maniera del tutto autonoma, senza quindi l’assistenza di un avvocato.
La denuncia è quell’atto che viene presentato ai carabinieri o alla polizia, i quali, in qualità di pubblici ufficiali, sono obbligati a redigere un verbale dove riportano tutte le dichiarazioni che il cittadino ha riportato.
Il documento, così composto e firmato dall’interessato, diviene denuncia.
Detto questo, è bene prendere nota del fatto che nel nostro ordinamento la denuncia non può mai essere anonima.
Denuncia anonima: a che serve e cosa si rischia?
La legge stessa infatti sostiene che le autorità abbiano l’obbligo di identificare l’autore dell’atto, e di prendere atto delle generalità dello stesso e fargli firmare la denuncia.
Quindi, in linea di massima, la denuncia anonima non può essere utilizzata: non è possibile richiedere alle forze dell’ordine di mantenere il segreto sull’identità del denunciante.
La stessa cosa vale anche nel caso nel quale ci si presenti di fronte ai Carabinieri o alle Forze dell’ordine richiedendo che venga accolta una denuncia alla quale non si voglia apporre firma.
Bisogna comunque considerare che in nessun caso i Carabinieri o le autorità accetteranno un documento di denuncia senza raccogliere anche l’identità del soggetto che si presenta per fare tali dichiarazioni, ovviamente.
Sono comunque veramente scarse le possibilità che uno scritto anonimo arrivato in Procura venga presi in considerazione.
Anche il Codice di procedura penale, infatti, dispone che le denunce anonime non possa mai essere utilizzate, e dispone pochissime e rare eccezioni alla regola.
L’articolo 333 comma 3 del Codice di Procedura Penale, infatti, stabilisce che le denunce anonime non possono essere utilizzate e non costituiscono fonte probatoria, per cui non possono dar vita ad un processo; ma l’articolo fa salvo l’articolo 240 del Codice stesso:
“I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato”.
Perché non si può fare denuncia anonima?
Il motivo dell’impossibilità di fare denuncia anonima sta sostanzialmente nella volontà del legislatore di garantire il diritto di difesa anche al presunto autore del reato.
Tale diritto di difesa può essere garantito solamente se vengano rese note le generalità di colui che ha fatto denuncia, quindi se rivolgendosi alla Procura o alle autorità il soggetto che ha subito denuncia possa sapere chi l’ha emessa.
Bisogna fra l’altro anche tenere da conto che, anche se in seguito ad una denuncia (evidentemente non anonima) il soggetto incolpato venga dichiarato innocente, non per questo si dovrà temere la controquerela per calunnia.
Ricordiamo infatti che la calunnia è un reato che si verifica solamente laddove vi sia malafede, e se nel caso concreto non c’era malafede a carico del querelante, egli non avrà da temere né una denuncia a sua volta né un risarcimento.
Diversa invece dall’ipotesi della denuncia anonima è la predisposizione di un piano di protezione a carico di quei testimoni in fenomeni gravi, come ad esempio i testimoni ai delitti di mafia.
In questo caso viene garantito l’anonimato del testimone per evidenti ragioni di sicurezza, anche se peraltro tale tutela è lungi spesso e volentieri dall’essere sufficiente.
In poche parole, quindi, facendo una denuncia anonima si rischia solamente di vedere cestinata la propria richiesta e di non ottenere assolutamente nulla di concreto sul piano dell’inizio di una procedura nei confronti di una certa persona.
Un qualsiasi atto di denuncia che non contenga gli estremi utili per identificare chi l’abbia scritto non ha alcun valore probatorio.
I casi in cui ha effetto la denuncia anonima
Abbiamo visto che il Codice di Procedura Penale dispone che in alcuni casi anche la denuncia anonima possa spiegare determinati effetti.
Poniamo il caso in cui la denuncia anonima sia inviata alla Procura della Repubblica, e che il Pubblico Ministero leggendola ritenga che tale denuncia possa contenere degli elementi interessanti.
Laddove lo ritenga, quindi, il Pubblico Ministero può richiedere che venga approfondito un aspetto, o che siano approfonditi più aspetti di una denuncia benché anonima ma che contiene elementi interessanti.
In questa situazione potrebbe esserci l’inizio di un’attività da parte della polizia. Una seconda deroga al principio di non ammissibilità di denunce anonime è stata introdotta con una sentenza della Corte di Cassazione.
Ai sensi di questa sentenza, la Corte di Cassazione stabilisce che il Pm che riceva una denuncia anonima, sulla base di essa può anche avviare le indagini penali, e addirittura può disporre il sequestro del corpo del reato.
Attenzione però: solo sulla base di una denuncia anonima, non può procedere né ad intercettazioni telefoniche, né a perquisizioni personali.
Una delle ipotesi più frequenti nelle quali si verifica la denuncia anonima di un comportamento configurante reato è quello dell’inizio di un procedimento per chi non emette scontrini e fatture.
In questo caso capita spesso che i clienti denuncino anonimamente il fatto.
Anche in caso di lavoro in nero è possibile fare denuncia anonima, per evitare ripercussioni da parte del proprio datore di lavoro.
Nel caso di mancata emissione degli scontrini, più nel dettaglio è possibile effettuare un esposto ovvero una segnalazione anonima: sulla base di una segnalazione anonima però la Guardia di Finanza non si attiverà automaticamente.
In presenza di un grande numero di segnalazioni, però, sarà possibile che nel futuro venga effettuata una verifica in quell’esercizio.
Cosa si rischia inviando una denuncia anonima?
In linea di principio, presentare una denuncia anonima non solo nella stragrande maggioranza dei casi non comporta alcun beneficio, non viene presa in considerazione e in linea generale non è possibile che essa venga usata come prova, ma tale atto potrebbe anche ritorcersi contro colui che l’ha posto in essere.
Laddove infatti il Pubblico Ministero ritenga che la denuncia anonima contenga gli estremi del reato di calunnia, potrebbe aprire un fascicolo con delega delle indagini del caso alla polizia giudiziaria.
Ovviamente il fascicolo sarebbe a carico del soggetto anonimo che ha rilasciato la denuncia senza firmarla.