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Reato di Evasione – art. 385 c.p.

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, udienza 28/10/2016, sentenza n. 47317, depositata 10/11/2016 (Presidente: Paoloni – Relatore: Villoni)

reato evasione

Reato di Evasione

art. 385 codice penale

Massima

<<La piena equiparazione stabilita dall’ordinamento tra arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere richiede che la misura domiciliare si svolga, per quanto possibile, secondo modalità analoghe rispetto a quelle proprie della misura intra muraria, dovendosi pertanto dare esclusiva rilevanza allo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa (domicilio) indicata dall’interessato ed autorizzata dal giudice, mimesi in senso giuridico e giustificata dal favore per le esigenze di vita ed affettive dell’indagato o del condannato dello spazio concluso tipico della detenzione in ambito penitenziario, suscettibile come tale di consentire eccezioni unicamente in relazione a quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine e simili) ma costituenti parte integrante dell’unità immobiliare di riferimento>>.

 

Brevi cenni sul reato di evasione

L’articolo 385 del codice penale, rubricato “Evasione”, sanziona, con la reclusione da uno a tre anni <<chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade>>, e la stessa pena si applica <<all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale>>; il secondo ed il quarto comma prevedono, rispettivamente, una circostanza aggravante – integrata nel caso di commissione del fatto con violenza o minaccia, mediante effrazione, con armi o da più persone riunite – ed una circostanza attenuante – concessa nel solo caso in cui l’evaso si costituisca in carcere prima della condanna.

La ratio incriminatrice della fattispecie de qua è chiaramente quella di tutelare l’amministrazione della giustizia e, più specificamente, il bene giuridico rappresentato dall’interesse generale dello Stato al mantenimento ed all’osservanza delle misure restrittive della libertà personale legittimamente disposte – per il tramite di uno dei suoi tre poteri fondamentali, ovvero quello giudiziario – nei confronti di soggetti indagati, imputati e/o condannati.

Ora, per ciò che concerne il soggetto attivo del reato, dalla disamina della disposizione codicistica de qua emerge, ictu oculi, come trattasi di reato proprio, considerato che lo stesso poterà essere commesso esclusivamente da colui che si trovi in stato di arresto o di detenzione, ovvero colui la cui libertà personale sia oggetto di restrizione sulla base di una misura coercitiva – pre-cautelare, cautelare od esecutiva – di tipo custodiale.

In particolare, lo status giuridico di arrestato è acquisito da colui che si trovi in stato di custodia perché colto in flagranza di reato, perché fermato in quanto indiziato di delitto, oppure perché destinatario di una ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione per espiazione pena e per tutto il tempo necessario per la loro esecuzione;  detenuto è, invece, colui che sia già ristretto in stato di custodia cautelare o di espiazione pena.

Sotto l’aspetto oggettivo, la condotta tipica penalmente rilevante è rappresentata dalla concreta ed effettiva elusione, da parte del soggetto agente, della sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza, e ciò indipendentemente dalla forma attraverso cui viene perpetrata l’evasione in quanto, trattandosi di reato a forma libera, risulta irrilevante la modalità specificamente utilizzata per realizzare la fuga; parimenti ininfluenti ai fini della determinazione della penale responsabilità saranno, altresì, sia la distanza raggiunta dal luogo di custodia che il periodo temporale per il quale è durata l’evasione.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto soggettivo, ovvero l’elemento psicologico del reato, il dolo della fattispecie criminosa de qua è di tipo generico, e può dirsi pienamente integrato in presenza della volontà di evadere unitamente alla consapevolezza della legittimità dello stato di arresto o detenzione.

Quanto, infine, alla consumazione, l’ipotesi delittuosa in argomento potrà dirsi pienamente integrata in tutti i suoi elementi tipici e, pertanto, consumata, solo allorquando il soggetto arrestato o detenuto riesca a sottrarsi completamente alla sorveglianza e, pertanto, ad evadere dal luogo in cui è ristretto.

 

Il caso

Il Tribunale di Foggia – Sezione Distaccata di Manfredonia – aveva affermato la penale responsabilità di D.D.C. per il reato di evasione previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.

La Corte di Appello di Bari rigettava l’impugnazione dell’imputato e confermava interamente la statuizione di prime cure.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria accolta in entrambi i gradi di merito, D.D.C. – che si trovava agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 47 ter comma 3 della legge n. 354/1975, ovvero quale misura alternativa alla detenzione – era stato sorpreso dalle forze dell’ordine in un’area esterna rispetto all’abitazione in cui si trovava ristretto al fine di  scontare la propria pena.

Avverso la sentenza della Corte territoriale D.D.C. ricorreva per Cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli articoli 47 e 385 del codice penale nonché l’insussistenza del reato.

Più specificamente, il ricorrente lamentava la mancanza del dolo del reato di evasione, essendo stato trovato in abbigliamento casalingo e con una scopa in mano sulla strada adiacente l’abitazione, nelle immediate vicinanze della recinzione che ne delimitava la proprietà, intento a spazzare il binario di scorrimento del cancello al fine di liberarlo dai frutti ivi caduti che ne ostacolavano la chiusura: in altri termini, una simile condotta non poteva che essere palesemente incompatibile con la volontà di violare gli arresti domiciliari ed evadere.

 

La decisione della Corte di Cassazione

In tema di evasione dagli arresti domiciliari, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato il principio secondo cui per abitazione deve necessariamente intendersi il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica e privata.

La giurisprudenza di legittimità ha anche più volte chiarito come debbano essere escluse dal concetto di abitazione le altre appartenenze, ovvero le aree condominiali, le dipendenze, i giardini, i cortili e, più in generale, tutti gli spazi esterni che non costituiscano parte integrante della stessa.

Donde, faranno eccezione a tale regola generale solo quegli spazi che, pur non rientrando direttamente nell’alveo dell’abitazione in senso stretto, siano comunque alla stessa collegate senza soluzione di continuità, ovvero che siano di stretta pertinenza.

Ciò in quanto la ratio della misura restrittiva degli arresti domiciliari è proprio quella di impedire i contatti del soggetto in vinculis con il mondo esterno, nonché quella di limitarne la libertà di movimento, al precipuo fine di tutelare le esigenze cautelari.

Ora, in applicazione dei superiori principi giurisprudenziali, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte Regolatrice, , ha rigettato il ricorso di D.D.C., statuendo come nel caso de quo l’imputato ha palesemente violato gli arresti domiciliari, dovendosi intendere per domicilio solo lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa laddove, invece, il luogo in cui lo stesso è stato sorpreso non rientrava affatto – né sotto il profilo fattuale né sotto quello giuridico – nelle legittime eccezioni rappresentate dagli spazi che, pur essendo esterni, costituiscono comunque parte integrante dell’unità immobiliare di riferimento.

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