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Stato di Necessità – art. 54 codice penale

Stato di necessità – Art. 54 codice penale

Il testo della legge:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”

Descrizione del reato:

Quella dell’art. 54 del codice penale è un’ulteriore causa di giustificazione (o esimente o scriminante) che il legislatore concede a chi ha commesso il fatto per esserci stato costretto dal fatto di salvare se od altri da un pericolo reale, sicuro ed imminente di un danno alla persona.

Analizzando la lettera dell’art 54 codice penale si possono individuare i requisiti fondamentali affinché venga concessa l’esimente  di cui si discorre:

  1. La necessità del salvataggio a seguito di una situazione di imminente e concreto pericolo di una danno grave alla persona (non vi rientra lo stato di bisogno che al più potrà essere valutato come un’attenuante generica);
  2. L’attualità del pericolo: il pericolo deve essere concreto e presente (non rientrandovi quelli eventuali o futuri, il generico timore di future rappresaglie o un pericolo solo probabile e futuro);
  3. Pericolo non volontariamente causato dall’agente (non beneficia dell’esimente chi ha tenuto un atteggiamento di provocazione);
  4. Il pericolo non deve essere in qualche altra misura o modo evitabile;
  5. Il danno grave alla persona deve riferirsi all’integrità fisica, la vita, la libertà morale, etc.
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