Quando si parla di reati di falso, la cui essenza è la falsificazione, si parla di reati contro la fede pubblica. Falsificare significa porre in essere una situazione idonea a far apparire la realtà diversa da quella che è, distorta, provocando così un giudizio che non corrisponde al vero.
La falsità può trarre in inganno una sola persona o un numero indeterminato di persone, ad esempio quando si incentra su cose o si cela dietro dichiarazioni che nella società hanno un certo peso.
Alla parola falso è possibile attribuire due significati: 1. Non genuino, inerente alle cose, che nel codice corrisponde ai verdi contraffare o alterare; 2. Non veritiero, con riferimento alle dichiarazioni non corrispondenti alla verità. L’oggetto giuridico di questi reati va sì individuato nella fede pubblica, e quindi nella fiducia che la collettività ripone in oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti) a cui viene riconosciuto dall’ordinamento un vero e proprio valore probatorio, ma anche nell’interesse specifico tutelato dalla genuità e dalla veridicità dei mezzi di prova e vengono per questo classificati come reati plurioffensivi.
Affinché tali reati siano punibili è necessario che la falsità sia giuridicamente rilevante, ossia sia idonea ad offendere interessi specifici e quindi idonea a provocare un danno o un pericolo. Esistono delle forme di falsità che non possono essere classificate come reato e per questo non possono essere punite. Rientrano in tale categoria il falso grossolano, che consiste in quella falsità che, tenuto conto delle modalità in cui viene compiuta, non è in grado di ingannare nessuno (esempio emblematico è la banconota che viene subito riconosciuta come falsa perché ha una forma più piccola rispetto a quella vera); il falso innocuo, la cui falsità non è idonea ad arrecare danno ad alcuno (è il caso del notaio che, avendo dimenticato di far opporre la firma ad un testimone alla stesura dell’atto, può rimediare facendolo firmare in un momento successivo) e il falso inutile, che consiste nella falsificazione di un documento giuridicamente inesistente. I singoli delitti sono collocati nel titolo VII,
Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498), del SECONDO LIBRO del codice penale e si dividono in quattro capi a seconda dell’oggetto materiale della falsità. Al fine di individuare la differenza tra falso ideologico e falso materiale è necessario approfondire il Capo III, in cui l’oggetto materiale della falsità interessa gli atti. La falsità in atti trova la sua disciplina negli artt. 476 – 493bis c.p. e oggetto di tali reati sono i documenti, pubblici o privati, di cui si vuole tutelare la genuità e la veridicità in quanto mezzi di prova. Per la realizzazione di questo reato è necessario che vi sia: la forma scritta, la riconoscibilità dell’autore, sia esso un individuo o un ente da cui lo scritto proviene, il contenuto giuridicamente rilevante.
Da questi articoli è possibile cogliere le varie distinzioni tra documenti e il tipo di falsità. Riguardo ai documenti, è necessario fare una distinzione tra documenti intenzionali, precostituiti per prova; documenti occasionali, redatti per altri fini e che solo successivamente acquistano valore probatorio; atti pubblici (artt. 483-484) intesi in senso ampio ovvero comprensivi di tutti quei documenti che vengono redatti da pubblici ufficiali o da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni e in cui vi rientrano anche gli atti preparatori, gli atti interni d’ufficio e gli atti di corrispondenza tra uffici; scritture private (art. 485), formulate da privati o da pubblici ufficiali o impiegati all’infuori dall’esercizio di loro funzioni; atti originali, redatti dalla persona a ciò autorizzata e copie autenticate, fedeli riproduzioni del documento originale, effettuate con qualsiasi mezzo e dichiarate conformi all’originale da pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se le falsità in atti previste dagli artt. 476-493 c.p. riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, che consiste nella rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, a seguito della modifica dell’art. 491bis c.p. introdotta dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, si applicano le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
Riguardo al tipo di falsità, è necessario distinguere tra falso materiale e falso ideologico. Si parla di falso materiale quando il documento non proviene da colui che apparentemente sembra esserne l’autore e quindi non è genuino. Per il codice tale falsità è sempre punibile se giuridicamente rilevante. Gli artt. 476, 477 e 478 prevedono tre distinte fattispecie di falsificazione materiale ovvero contraffazione e alterazione commesse dal pubblico ufficiale, aventi a oggetto rispettivamente atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative e copie autentiche di atti pubblici o privati e attestati del contenuto di atti.
L’art. 482 punisce le stesse condotte di cui agli articoli sopra citati commesse, però, da un privato, mentre gli artt. 485 e 486 sanzionano penalmente la falsificazione di scritture private ovvero chiunque formi una scrittura privata abusando di un foglio firmato in bianco. Si parla di falso ideologico quando il documento è alterato nella sostanza e non è veritiero. L’atto è autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto non corrisponde alla realtà. Per il codice è punibile non solo se giuridicamente rilevante, ma anche se l’autore del falso sia venuto meno all’obbligo giuridico di attestare e far risultare il vero. L’art. 479, punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri, l’art. 480 punisce il pubblico ufficiale che commetta la falsificazione ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative e l’articolo 481 c.p. punisce chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Una sanzione meno grave spetta, invece, secondo l’art. 483, al soggetto privato che dichiari fatti non veritieri al pubblico ufficiale incaricato di redigere un atto pubblico. In conclusione, la differenza sostanziale che intercorre tra il falso materiale e il falso ideologico riguarda la forma esteriore del documento e non la veridicità del contenuto.