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Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. – art. 571 codice penale

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. – art. 571 codice penale

Dei delitti contro la famiglia

Dei delitti contro l’assistenza familiare.

Il testo della legge:

Descrizione del reato:

Il reato di cui all’art. 571 del codice penale punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione a danno di una persona sottoposta alla propria autorità e ne causa una malattia (all’integrità fisica e psichica, anche se lievissima) o una lesione personale.

Per configurarsi il reato è necessario che la vittima sia sotto la custodia, vigilanza, cura, etc dell’agente e che questi ecceda (quindi abusi) dei mezzi di correzione che la legge gli affida.

Questo significa due cose:

  1. Che i mezzi di correzione sono di norma leciti e si commette il reato solo qualora vi sia un abuso ossia quando vi sia un uso sistematico di comportamenti violenti e degradanti che non sono più finalizzati alla correzione e alla disciplina ma sono espressione di semplice violenza (configurandosi il resto più di grave di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p.)
  2. Che risponde del reato più grave di maltrattamenti (e quindi non rientra nel reato di cui si sta discorrendo) colui che esercita questo potere di correzione su individui che non gli sono stati affidati per regioni di custodia, educazione, etc. Si pensi ad esempio alla moglie o al figlio maggiorenne su cui, rispettivamente, il marito o i genitori non hanno nessun dovere di correzione od educazione.
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