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Difesa legittima – art. 52 codice penale

Difesa legittima – art. 52 codice penale

 

Il testo della legge:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

 

Descrizione del reato:

Oggi si sente sempre più parlare dell’art. 52 del codice penale visti i numerosi e tristemente noti fatti di cronaca che i media, quasi quotidianamente, ci propongono.

Quello della legittima difesa è un tema, infatti, molto attuale che trova pareri discordanti ed è oggetto di dibattiti molto accesi, credendo i più che oggi l’art. 52 c.p. tuteli più gli aggressori che gli aggrediti.

In realtà il testo della legge è molto chiaro e prevede che ci si trovi dinanzi ad un caso di legittima difesa (causa di giustificazione che esclude il reato) quando siano presenti tutti questi elementi:

  1. Un pericolo attuale per l’aggredito;
  2. Un’offesa ingiusta ad un proprio diritto;
  3. Una proporzione fra l’offesa e la difesa.

Per offesa ingiusta ad un proprio od altrui diritto si intende la lesione di un diritto sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Per pericolo attuale, invece, ci si riferisce alla condotta dell’aggressione che deve essere seria e continuata tanto da far ritenere la difesa assolutamente necessaria per interrompere la condotta lesiva. Ad esempio non si applica la scriminante quando l’aggressore si dà alla fuga (non esistendo più il pericolo attuale per l’offeso).

Per proporzione fra difesa ed offesa, infine, deve intendersi una omogeneità fra i mezzi usati dall’aggressore e i beni tutelati.

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