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Delitto tentato – art. 56 codice penale

Delitto tentato – art. 56 codice penale

Il testo della legge:

Descrizione del reato:

Quella dell’art. 56 del codice penale è una fattispecie autonoma di reato. Il reato tentato, infatti, non costituisce un’attenuante del più grave reato consumato ma un’ipotesi delittuosa con propria vita e proprie pene.

Il testo della legge è molto chiaro, per aversi tentativo sono necessari:

  1. Atti idonei ed univoci alla consumazione del delitto;
  2. Causa esterna non controllabile dall’agente che gli impedisce la consumazione del reato.

Per atti idonei si intendono tutti quegli atti che in giudizio ex ante risultano capaci di configurare la fattispecie delittuosa. Per forza esterna che impedisce la consumazione, invece, si intende qualsiasi causa esterna all’agente che gli impedisce di portare a termine il suo proposito criminoso (ad esempio l’intervento della polizia, la resistenza della vittima, etc).

Qualora invece la consumazione non si verifichi per un atto di volontà dell’agente si parla di desistenza volontaria e l’agente risponderà solo degli atti eventualmente compiuti (se costituiscono ipotesi di reato autonoma).

Si parla, invece, di recesso attivo quando l’agente inizia la consumazione ma si attiva volontariamente affinché non discendano conseguenze più gravi dalle sue condotte.

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