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Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito – art. 647 codice penale

Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito – art. 647 codice penale

Il testo della legge:

Chi commette il reato:

Il reato di cui all’art. 647 prevede 3 diverse ipotesi delittuose tutte inerenti all’appropriazione di cose smarrite o ottenute per caso. Il codice civile, infatti, prevede un iter  ben definito da seguire in caso di ritrovamento di cosa smarrita (consegna al Sindaco, pubblicazione nella Casa Comunale della notizia, etc). Chi non segue questo iter e si appropria della cosa ritrovata uti dominus, commette il reato di cui si parla.

La fattispecie si configura solo allorquando è impossibile risalire, tramite una costruzione logica, al legittimo proprietario della cosa che, di conseguenza, è uscito totalmente dalla sfera di sorveglianza sulla cosa. Costituisce, invece, il più grave reato di furto se lo smarrimento è temporaneo e il proprietario ricorda esattamente dove era stata smarrita la cosa.

Esempi che rientrano nell’art. 657 c.p.:

  1. L’impossessamento di un cellulare trovato per strada:
  2. L’impossessamento di un assegno in bianco ritrovato per caso.

Si ricorda che diverso dallo smarrimento è l’abbandono della cosa (la volontarietà fa sì che non si configuri alcun reato).

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