Autocalunnia
art. 369 codice penale
Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia.
Dei delitti contro l’attività giudiziaria.
Il testo della legge
“Autocalunnia. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni”
Chi commette il reato:
- chi incolpa se stesso di un reato che sa non aver commesso o non essere mai avvenuto
- chi incolpa se stesso di un reato che sa abbiano commesso altri.
Descrizione del reato:
Il reato di autocalunnia si configura allorquando taluno tramite una confessione (intendendosi per tale qualsiasi dichiarazione autoincolpante anche non dinanzi ad un giudice) incolpa se stesso per un reato che sa di non aver commesso o che sa abbiamo commesso altri. Il reato sussiste e il reo viene comunque punito anche in caso di successiva ritrattazione (reato di pericolo). E’ possibile un’ipotesi di concorso anche con il diverso reato di falsa testimonianza non essendo assorbiti l’uno con l’altro.
Esempi di casi che configurano il reato:
- presentazione di denuncia ai Carabinieri o alla Polizia in cui ci si auto-incolpa di un reato che si sa di non aver commesso o che si sa abbiano commesso altri;
- confessione davanti al P.M. di un reato che si sa di non aver commesso o che si sa abbiano commesso altri;
- in ipotesi di concorso, chi afferma di essere stato l’unico agente.