Home / Diritto Penale / Ingiuria – Art. 594 codice penale

Ingiuria – Art. 594 codice penale

Ingiuria

art. 594 c.p.

 

titolo XII – Dei delitti contro la persona

capo II – Dei delitti contro l’onore

 

Il testo della legge:

 

Ingiuria. Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena  soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

 

Quando si commette il reato:

 

  1. offesa all’onore e al decoro
  2. presenza dell’offeso (altrimenti si parla di diffamazione)

 

Descrizione del reato:

 

Il reato d’ingiuria è il reato di chi rivolge una qualsiasi offesa ad una persona PRESENTE e ne offende l’onore e il decoro.

Per onore si intende la risultante di tutte le componenti e qualità morali della persona mentre per decoro si intende il complesso delle qualità che attribuiscono alla persona un determinato valore sociale. Il primo concetto inerisce alla sfera personale del soggetto, il secondo alla sfera personale relazionata con il mondo esterno. Più genericamente, non è sbagliato dire che l’offesa all’onore e al decoro consiste in un’offesa alla dignità umana.

 

Circostanze aggravanti:

 

  1. Attribuzione di un fatto determinato;
  2. ingiuria in presenza di più persone;
  3. finalità di discriminazione ed odio etnico

 

Cause di giustificazione:

 

  1. esercizio del diritto di critica

 

Esempi di casi che vi rientrano:

 

  1. L’ingiuria verbale: ossia quelle espressioni lesive della dignità umana;
  2. La percossa apparente: ad esempio lo schiaffo che, per le modalità di esecuzione, non è volto, nell’intenzione dell’agente, a provocare una sofferenza fisica nell’offeso ma una lesione al suo onore o decoro;
  3. L’ingiuria tramite scritti, disegni, cartelli, manifesti etc rivolti alla sola persona offesa;
  4. L’ingiuria tramite email, sms, Facebook, Chat, etc

 

Le espressioni lesive della dignità umana, e quindi che rientrano nella fattispecie di reato esaminata, possono essere le più varie. Ad esempio anche il rivolgere a qualcuno l’espressione “non rompermi le scatole” potrebbe configurare il reato di ingiuria (sez. V 86/5628).

Sarà, di volta in volta, l’interpretazione del giudice adito ad includere o escludere determinati fatti, atti e/o comportamenti nella fattispecie esaminata.

 

 

Vota questo Articolo:
[Totali: 1 Media: 5]

Informazioni su Luigi Arcovio

Leggi Anche

affidamento in prova servizi sociali

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

L’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione ed è disciplinata …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *