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Diffamazione – Art. 595 codice penale

Diffamazione

art. 595 c.p.

titolo XII – Dei delitti contro la persona

capo II – Dei delitti contro l’onore

 

diffamazione

Il testo della legge:

 

Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

 

Quando si commette il reato

 

  1. offesa all’altrui reputazione;
  2. comunicazione con più persone.

 

Circostanze aggravanti:

 

  1. attribuzione di un fatto determinato;
  2. diffamazione a mezzo stampa o altro atto pubblico;
  3. offesa ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o altra Autorità

 

Descrizione del reato:

Il reato di diffamazione. come quello di ingiuria, è un delitto contro l’onore. Mentre però l’ingiuria è il reato di chi offende l’onore e il decoro di una persona PRESENTE e diretta destinataria dell’offesa, il reato di diffamazione si configura allorquando l’offesa alla reputazione di una persona determinata avviene alla presenza di più persone. Ne discende che il reato esaminando è più grave di quello d’ingiuria in quanto la lesione all’onore dell’offeso è più intensa e importante, essendo amplificata proprio dalla presenza di più persone che recepiscono l’offesa diretta ad una persona determinata terza ed assente (se la persona offesa fosse presente si configurerebbe il reato di ingiuria aggravata). Per offesa alla reputazione si intende una lesione al patrimonio culturale, sociale, ideologico e professionale dell’individuo offeso.

 

Esempi di casi che vi rientrano:

  1. offesa all’altrui reputazione in presenza di più persone con dichiarazione che fanno riferimento a circostanze non vere e non obbiettive;
  2. le dichiarazioni offensive anche solo insinuanti o allusive;
  3. le dichiarazioni precedenti che avvengono tramite Internet, Social Network (Facebook, Twitter, etc), forum, stampa, radio, chat, telegramma, fax e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
  4. le dichiarazione offensive avvenute in riunioni, assemblee, sul posto di lavoro, etc.

 

Art. 595 c.p. – Diffamazione

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, udienza 27/05/2016, sentenza n. 41785,

depositata 05/10/2016 (Presidente: Palla – Relatore: De Gregorio)

Massima

<< In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica quando

le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della

satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo

collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera

morale altrui, laddove qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità

proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener

conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto

al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando,

comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati

quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al

disprezzo >>

Il caso

Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice d’Appello, confermava la sentenza di prime

cure sulla scorta della quale l’imputato G.C. era stato condannato alla pena ritenuta di

giustizia per il reato di cui all’articolo 595 del codice penale, ovvero per la diffamazione

perpetrata ai danni dell’amministratore del condominio in cui viveva.

In particolare, i Giudici di merito avevano valutato chiaramente diffamatorie le espressioni

contenute in alcuni scritti redatti dall’imputato, il quale: da un lato, aveva messo in dubbio

la professionalità dell’amministratore, evidenziandone la mancanza di titoli specifici

prodromici per esercitare la qualifica ricoperta, nonché l’ignoranza delle leggi fiscali;

dall’altro, aveva denigrato l’onorabilità dell’amministratore mediante una vignetta in cui lo

stesso veniva paragonato a pinocchio, quindi pacificamente riferita, con una implicita ma

chiara allusione, alla circostanza di essere l’amministratore un bugiardo.

Avverso la sentenza di condanna ricorreva per Cassazione l’imputato deducendo, tra l’altro,

l’erronea applicazione dell’articolo 595 del codice penale, invocando a tal proposito

l’esercizio del diritto di critica: più specificamente, per ciò che concerne le espressioni

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dubitative della professionalità della vittima, il ricorrente rilevava come questa avesse

effettivamente commesso degli errori nel suo operato – avrebbe cioè errato nel calcolare

alcune detrazioni fiscali favorevoli ai condomini – e pertanto le espressioni in argomento

erano pacificamente da ricondurre al diritto di critica in quanto afferenti la criticata attività

professionale; quanto alla vignetta, invece, l’imputato argomentava come la stessa era da

inquadrare nell’alveo del diritto di satira, essendo precipuamente riferita al suddetto operato

dell’amministratore e non essendo in alcun modo personalmente offensiva o denigratoria.

Il reato di diffamazione

L’articolo 595 del codice penale sanziona, al primo comma, con la reclusione fino ad 1 anno

o con la multa fino a 1.032 euro chiunque <<comunicando con più persone, offende l'altrui

reputazione>>.

Ipotesi aggravate sono previste nei commi successivi, ovvero: al secondo comma, <<Se

l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a

due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065>>; al terzo comma, <<Se l'offesa è recata

col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la

pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516>>;

all’ultimo comma, <<Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario,

o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono

aumentate>>.

Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie de qua è integrata allorquando il soggetto agente

offenda la reputazione altrui comunicando con più persone; quanto all’elemento

psicologico, il dolo generico del reato di diffamazione richiede la consapevolezza e volontà

di recare offesa alla persona assente.

Il diritto di critica

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’imputato,

ed ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza in quanto i fatti di reato attribuiti

all’imputato, essendo scriminati ai sensi dell’articolo 51 del codice penale, ovvero per

l’esercizio del diritto di critica, non costituiscono reato.

In particolare, chiariscono i Supremi Giudici, il requisito della continenza, elemento

costitutivo e limite del diritto di critica, non riguarda il contenuto delle espressioni ma la

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forma della comunicazione, che non deve trascendere in espressioni inutilmente

disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona criticata.

Il rispetto del canone della continenza esige che le modalità espressive dispiegate siano

proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano,

pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti,

trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.

Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di

giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa, ovvero alle modalità

espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.

Il diritto di satira

In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica quando le

espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira,

consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato

agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui.

In altri termini, ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'articolo 51 del codice

penale, qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il

giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio

essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può

applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il

limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona

pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo.

La decisione della Corte di Cassazione

Donde, applicando i superiori principi di diritto al caso de quo, emerge come le espressioni

contenute nei volantini incriminati non abbiano assunto caratteri infamanti e/o umilianti per

l’amministratore, riferendosi esclusivamente – in modo chiaramente critico, ma non per

questo illegittimo – al suo operato professionale, ritenendolo errato.

Quanto, poi, alla vignetta con l’immagine di Pinocchio, la Corte Regolatrice ha chiarito

come la stessa vada, come correttamente sostenuto dal ricorrente, inquadrata nell’alveo del

diritto di satira: in effetti, l’utilizzo della figura di Pinocchio – personaggio della cultura

letteraria universale noto per le sue bugie – non solo non risulta utilizzata in senso

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dispregiativo, ma non è neppure caratterizzata da volgarità; pertanto la stessa, chiaramente

riferita alla inaffidabilità dimostrata dall'amministratore nella suddetta specifica questione

fiscale e, più in generale, al suo operato, non ha in alcun modo scredito la sua persona o la

sua onorabilità.

 

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