Diffamazione
art. 595 c.p.
titolo XII – Dei delitti contro la persona
capo II – Dei delitti contro l’onore
Il testo della legge:
“Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.”
Quando si commette il reato
- offesa all’altrui reputazione;
- comunicazione con più persone.
Circostanze aggravanti:
- attribuzione di un fatto determinato;
- diffamazione a mezzo stampa o altro atto pubblico;
- offesa ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o altra Autorità
Descrizione del reato:
Il reato di diffamazione. come quello di ingiuria, è un delitto contro l’onore. Mentre però l’ingiuria è il reato di chi offende l’onore e il decoro di una persona PRESENTE e diretta destinataria dell’offesa, il reato di diffamazione si configura allorquando l’offesa alla reputazione di una persona determinata avviene alla presenza di più persone. Ne discende che il reato esaminando è più grave di quello d’ingiuria in quanto la lesione all’onore dell’offeso è più intensa e importante, essendo amplificata proprio dalla presenza di più persone che recepiscono l’offesa diretta ad una persona determinata terza ed assente (se la persona offesa fosse presente si configurerebbe il reato di ingiuria aggravata). Per offesa alla reputazione si intende una lesione al patrimonio culturale, sociale, ideologico e professionale dell’individuo offeso.
Esempi di casi che vi rientrano:
- offesa all’altrui reputazione in presenza di più persone con dichiarazione che fanno riferimento a circostanze non vere e non obbiettive;
- le dichiarazioni offensive anche solo insinuanti o allusive;
- le dichiarazioni precedenti che avvengono tramite Internet, Social Network (Facebook, Twitter, etc), forum, stampa, radio, chat, telegramma, fax e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- le dichiarazione offensive avvenute in riunioni, assemblee, sul posto di lavoro, etc.
Art. 595 c.p. – Diffamazione
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, udienza 27/05/2016, sentenza n. 41785,
depositata 05/10/2016 (Presidente: Palla – Relatore: De Gregorio)
Massima
<< In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica quando
le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della
satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo
collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera
morale altrui, laddove qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità
proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener
conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto
al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando,
comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati
quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al
disprezzo >>
Il caso
Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice d’Appello, confermava la sentenza di prime
cure sulla scorta della quale l’imputato G.C. era stato condannato alla pena ritenuta di
giustizia per il reato di cui all’articolo 595 del codice penale, ovvero per la diffamazione
perpetrata ai danni dell’amministratore del condominio in cui viveva.
In particolare, i Giudici di merito avevano valutato chiaramente diffamatorie le espressioni
contenute in alcuni scritti redatti dall’imputato, il quale: da un lato, aveva messo in dubbio
la professionalità dell’amministratore, evidenziandone la mancanza di titoli specifici
prodromici per esercitare la qualifica ricoperta, nonché l’ignoranza delle leggi fiscali;
dall’altro, aveva denigrato l’onorabilità dell’amministratore mediante una vignetta in cui lo
stesso veniva paragonato a pinocchio, quindi pacificamente riferita, con una implicita ma
chiara allusione, alla circostanza di essere l’amministratore un bugiardo.
Avverso la sentenza di condanna ricorreva per Cassazione l’imputato deducendo, tra l’altro,
l’erronea applicazione dell’articolo 595 del codice penale, invocando a tal proposito
l’esercizio del diritto di critica: più specificamente, per ciò che concerne le espressioni
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dubitative della professionalità della vittima, il ricorrente rilevava come questa avesse
effettivamente commesso degli errori nel suo operato – avrebbe cioè errato nel calcolare
alcune detrazioni fiscali favorevoli ai condomini – e pertanto le espressioni in argomento
erano pacificamente da ricondurre al diritto di critica in quanto afferenti la criticata attività
professionale; quanto alla vignetta, invece, l’imputato argomentava come la stessa era da
inquadrare nell’alveo del diritto di satira, essendo precipuamente riferita al suddetto operato
dell’amministratore e non essendo in alcun modo personalmente offensiva o denigratoria.
Il reato di diffamazione
L’articolo 595 del codice penale sanziona, al primo comma, con la reclusione fino ad 1 anno
o con la multa fino a 1.032 euro chiunque <<comunicando con più persone, offende l'altrui
reputazione>>.
Ipotesi aggravate sono previste nei commi successivi, ovvero: al secondo comma, <<Se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a
due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065>>; al terzo comma, <<Se l'offesa è recata
col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la
pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516>>;
all’ultimo comma, <<Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario,
o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono
aumentate>>.
Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie de qua è integrata allorquando il soggetto agente
offenda la reputazione altrui comunicando con più persone; quanto all’elemento
psicologico, il dolo generico del reato di diffamazione richiede la consapevolezza e volontà
di recare offesa alla persona assente.
Il diritto di critica
La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’imputato,
ed ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza in quanto i fatti di reato attribuiti
all’imputato, essendo scriminati ai sensi dell’articolo 51 del codice penale, ovvero per
l’esercizio del diritto di critica, non costituiscono reato.
In particolare, chiariscono i Supremi Giudici, il requisito della continenza, elemento
costitutivo e limite del diritto di critica, non riguarda il contenuto delle espressioni ma la
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forma della comunicazione, che non deve trascendere in espressioni inutilmente
disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona criticata.
Il rispetto del canone della continenza esige che le modalità espressive dispiegate siano
proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano,
pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti,
trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di
giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa, ovvero alle modalità
espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.
Il diritto di satira
In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica quando le
espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira,
consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato
agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui.
In altri termini, ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'articolo 51 del codice
penale, qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il
giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio
essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può
applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il
limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona
pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo.
La decisione della Corte di Cassazione
Donde, applicando i superiori principi di diritto al caso de quo, emerge come le espressioni
contenute nei volantini incriminati non abbiano assunto caratteri infamanti e/o umilianti per
l’amministratore, riferendosi esclusivamente – in modo chiaramente critico, ma non per
questo illegittimo – al suo operato professionale, ritenendolo errato.
Quanto, poi, alla vignetta con l’immagine di Pinocchio, la Corte Regolatrice ha chiarito
come la stessa vada, come correttamente sostenuto dal ricorrente, inquadrata nell’alveo del
diritto di satira: in effetti, l’utilizzo della figura di Pinocchio – personaggio della cultura
letteraria universale noto per le sue bugie – non solo non risulta utilizzata in senso
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dispregiativo, ma non è neppure caratterizzata da volgarità; pertanto la stessa, chiaramente
riferita alla inaffidabilità dimostrata dall'amministratore nella suddetta specifica questione
fiscale e, più in generale, al suo operato, non ha in alcun modo scredito la sua persona o la
sua onorabilità.