Risarcimento Danni Per Violazione dei Doveri Coniugali
Il diritto di famiglia disciplina le situazioni di crisi del rapporto coniugale che possono sfociare nella separazione giudiziale.
Tuttavia, oltre alle conseguenze che riguardano il rapporto coniugale in senso stretto, ossia intollerabilità della convivenza, eventuale addebito della separazione, mantenimento e così via, non è da escludere che le medesime situazioni determinanti la crisi del matrimonio, possano essere altresì causa di danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, fonte della c.d. responsabilità aquiliana, risarcibili ai sensi dell’art. 2043 c.c.
In cosa consiste la responsabilità aquiliana?
La responsabilità aquiliana, così chiamata dal nome della Lex Aquilia, la legge romana che per prima la disciplinò, è quella responsabilità che discende dalla violazione del neminem laedere e trova fondamento nell’art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che commesso il fatto a risarcire il danno”.
La responsabilità aquiliana è applicabile in ambito familiare?
Per molto tempo l’orientamento tradizionale ha negato l’ammissibilità della responsabilità civile in ambito endofamiliare, ritenendo la famiglia un campo peculiare, governata solo dal diritto di famiglia ed inaccessibile all’ “altro diritto”.
Secondo questa impostazione, la violazione dei doveri coniugali rilevava solo ed esclusivamente ai fini dell’addebito della separazione.
Il cammino verso il riconoscimento dell’ammissibilità della tutela aquiliana in ambito familiare è stato alquanto travagliato, e strettamente legato all’evoluzione della famiglia, sede di autorealizzazione e di crescita, improntata sul reciproco rispetto, e all’interno della quale i singoli membri devono ricevere tutela prima ancora che come coniugi o figli, come persone, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali.
Così ragionava la Suprema Corte di Cassazione in una storica sentenza, la n. 9801/2005, in cui per la prima volta si afferma l’ammissibilità della responsabilità civile in ambito familiare, quando al suo interno si verifica la lesione dei diritti fondamentali.
Il risarcimento del danno, laddove si verifichi la lesione di un diritto, deve essere risarcito, a prescindere dal contesto in cui essa si verifichi, anche perché sarebbe stato irragionevole applicare la tutela aquiliana al danno ingiusto cagionato da un qualsiasi terzo, e negarla quando il danno è arrecato in ambito familiare.
La responsabilità civile ha dunque fatto ingresso nell’ambito dei rapporti familiari.
Violazione dei doveri coniugali: quando è dovuto il risarcimento?
Con il matrimonio sorgono diritti e doveri in capo ai coniugi, la cui violazione può determinare la crisi coniugale, e condurre alla separazione.
I doveri che derivano dal matrimonio sono:
– fedeltà (inteso in senso ampio, come lealtà, dedizione e rispetto)
– assistenza morale e materiale;
– collaborazione;
– coabitazione.
E’ bene chiarire che la mera violazione di uno di questi doveri, non comporta automaticamente l’addebito della separazione, poiché dovrà preventivamente essere accertato se è stata causa della rottura del rapporto coniugale, valutando anche la condotta dell’altro coniuge (c.d. giudizio comparativo).
Analoga considerazione va fatta con riferimento al rapporto tra violazione dei doveri coniugali e responsabilità civile.
Anche in questo caso non c’è nessuna automaticità; una volta accertata la violazione del dovere coniugale dovrà essere svolta una ulteriore indagine, e cioè se tale violazione abbia determinato un danno risarcibile: occorre un quid pluris rispetto alla mera violazione.
Pertanto, la violazione dei doveri coniugali può determinare:
– una crisi superabile dai coniugi, dunque essere priva di conseguenze;
– una crisi insuperabile determinante la rottura dell’ affectio coniugalis, dunque risolvibile rimedi tipici del diritto di famiglia (separazione ed eventuale addebito);
– una lesione di diritti fondamentali, quindi un danno risarcibile attraverso la responsabilità civile.
In che cosa consiste il quid pluris necessario per l’applicazione della tutela aquiliana?
Immaginiamo una situazione di infedeltà di uno dei due coniugi: essa può determinare una crisi insanabile del rapporto tra marito e moglie, e condurre alla separazione, addebitata al coniuge infedele se il giudice accerterà che questo comportamento è stato scatenante della crisi.
Immaginiamo poi che questo tradimento, per le particolari circostanze, abbiano leso la dignità del coniuge e che la pesante mortificazione subita abbia causato danni alla salute (si pensi, ad esempio, ad una depressione): questo rappresenta il quid pluris che fa scattare la responsabilità aquiliana, cioè un danno biologico risarcibile, un qualcosa in più rispetto alla rottura dell’ affectio coniugalis , un qualcosa in più che non può trovare tutela solo nei rimedi previsti dal diritto di famiglia.
Il coniuge che cagiona all’altro un danno ingiusto è chiamato a risarcirlo.
Il rapporto tra addebito e risarcimento.
Abbiamo visto che la violazione dei doveri coniugali non comporta l’automatica pronuncia di addebito della separazione.
Allo stesso modo addebito e risarcimento viaggiano su piani distinti.
Non vi è alcuna automaticità tra una pronuncia di addebito e il risarcimento del danno; potrebbe essere pronunciato l’addebito ma non esservi i presupposti per il risarcimento, così come il contrario.
Quali sono i danni risarcibili?
Il danno risarcibile si identifica con le conseguenze pregiudizievoli che discendono dall’ingiusta lesione, e può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale.
Il danno patrimoniale abbraccia tutte le conseguenze di natura patrimoniale che derivano dalla lesione, comprendendo sia la perdita che il mancato guadagno.
Il danno non patrimoniale invece comprende:
– il danno morale, cioè il turbamento dello stato d’animo e la sofferenza patiti della vittima del danno;
– il danno biologico, che consiste nella lesione dell’integrità psico-fisica, quindi un danno alla salute;
– il danno esistenziale, che si sostanzia in un pregiudizio alle attività realizzatrici della persona umana.
La responsabilità civile nei rapporti tra genitori e figli.
La responsabilità civile in ambito familiare riguarda sia i rapporti c.d. orizzontali cioè tra i coniugi, ed ovviamente anche quello c.d. verticali, cioè i rapporti tra genitori e figli.
Le figure di danno risarcibile sono le medesime sin qui esaminate.
Diverse le situazioni da cui la responsabilità può scaturire.
Potrà infatti sorgere un danno risarcibile ogni volta che il comportamento del genitore incida negativamente sul corretto sviluppo della personalità del figlio (si pensi ad un genitore che non si occupa dei figli, li trascura, fa mancare loro i mezzi di sostentamento, o abusi dei doveri inerenti alla potestà genitoriale, e così via).
Mobbing familiare.
In tema di responsabilità endofamiliare, rilevano anche tutte quelle condotte riconducibili al mobbing (dall’inglese to mob, attaccare); questo termine è nato ed è stato teorizzato in ambito lavorativo, per fare riferimento a tutte quelle condotte aggressive e vessatorie perpetrate sul luogo di lavoro, dal datore di lavoro o dai colleghi.
Questa figura ha poi fatto ingresso anche in ambito familiare; per la prima volta, la Corte d’Appello di Torino (sentenza 21 febbraio 2000) ha parlato di mobbing per fare riferimento a tutti quei comportamenti offensivi e ingiuriosi, lesivi dell’integrità psichica del coniuge o dei figli.
Si pensi ad atteggiamenti aggressivi, tesi ad emarginare, sminuire o umiliare l’altra persona (denigrandola sul piano estetico, economico ecc.) sino ad arrivare al totale annullamento dell’altro.
In tutti questi casi può verificarsi un danno risarcibile mediante la tutela aquiliana.