Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari – art. 440 c.p.
Il testo della legge:
Descrizione del reato:
Il reato di cui all’art. 440 c.p. è un reato di pericolo che tutela la salute pubblica da adulterazioni e contraffazioni di alimenti ed acque. Quindi la punibilità del reato è prevista anche qualora la condotta non provochi un concreto nocumento alla persona ma resti nella dimensione della possibilità e della potenzialità.
La fattispecie rientra nei reati cd. a forma libera non essendo necessaria una condotta fraudolenta o occulta ma qualsiasi attività volta ad adulterare (ossia a modificarne la composizione chimica) i prodotti alimentari.
È richiesto il dolo generico per la punibilità ossia la mera coscienza e volontà della condotta dell’evento (indipendentemente dalla volizione dell’evento consistente nella messa in pericolo della salute pubblica).