Home / Diritto Penale / Calunnia – Art. 368 codice penale

Calunnia – Art. 368 codice penale

Calunnia

art. 368 codice penale

Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia

Dei delitto contro l’attività giudiziaria

 

calunnia

 

Il testo della della legge:

 

Calunnia. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo [; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una dondanna alla pena di morte]”

 

Descrizione del reato:

 

Vi è calunnia quando la condotta dell’agente è idonea all’attivazione di un procedimento penale, o vi sia il rischio anche astratto che ciò accada (reato di pericolo), a carico dell’offeso che si sa innocente. Il reato di calunnia è un delitto plurioffensivo in quanto lede l’interesse alla corretta amministrazione della giustizia oltreché, naturalmente, offendere l’onore dell’incolpato.

 

Quando si commette il reato:

 

  1. quando si incolpa qualcuno, che si sa innocente, di un reato;
  2. quando si simulano tracce del reato a carico dell’incolpato (incolpazione reale);
  3. quando la condotta è oggettivamente o anche astrattamente idonea ad attivare un procedimento penale.

 

Esempi di casi che vi rientrano:

  1. Quando si denuncia o querela qualcuno che si sa innocente
  2. quando si riferiscono fatti appresi da altri ma si  ha la consapevolezza che l’incolpato è innocente
  3. quando si incolpa qualcuno che si sa innocente in interrogatori, denunce anonime, etc che anche se non possono essere utilizzate probatoriamente possono comunque costituire spunti per l’investigazione.

 

Art. 368 c.p. – Calunnia

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, udienza 20/04/2016, sentenza n. 20269, depositata 16/05/2016  (Presidente: Ippolito  – Relatore: Gianesini)

 

Massima

<< Il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno senza però avere l’intenzione di accusare una persona innocente, così come il dolo va escluso nel caso in cui manchi l’accertamento giudiziale circa l’esistenza della necessaria consapevolezza in capo all’imputato della falsità del fatto dallo stesso addebitato >>

 

Il caso

La Corte di Appello di l’Aquila confermava la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità di S.M. per il reato di calunnia ai danni di M.G., per avere falsamente incolpato la persona offesa di aver perpetrato violenza privata aggravata ai danni della figlia minore.

Avverso la sentenza di condanna ricorreva per Cassazione S.M. deducendo, tra gli altri motivi, in primis, vizio motivazionale della sentenza impugnata relativamente alla omessa indicazione circa l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputata, specificando come la stessa avesse semplicemente riferito della violenza privata negli stessi ed identici termini di come ad ella riportata dalla di lei figlia minore, donde dalla diretta vittima della violenza medesima.

In secundis, il ricorrente lamentava l’omessa motivazione relativamente alla richiesta, avanzata dalla difesa, di effettuazione di un confronto ex articolo 211 del codice di procedura penale tra la minore che aveva riferito alla madre – l’imputata – della violenza privata subìta dal padre – la persona offesa – e quest’ultimo.

 

Il reato di calunnia

L’articolo 368 del codice penale, rubricato “Calunnia”, al primo comma sanziona con la pena della reclusione da 2 a 6 anni <<chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato>>.

I commi successivi prevedono degli specifici aumenti di pena: il comma secondo nel caso in cui il soggetto agente << incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave>>; il terzo comma prevede la reclusione da 4 a 12 anni <<se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni>> e da 6 a 20 anni <<se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo>>.

Il soggetto agente, al fine di integrare, sotto l’aspetto oggettivo, il reato de quo con la propria condotta, dovrà pertanto simulare le tracce o incolpare – anche in forma anonima o sotto falso nome – di un reato un altro soggetto mediante una denuncia o una querela – ma anche una richiesta o una istanza – indirizzata all’autorità giudiziaria – o anche ad un’altra autorità che a quella giudiziaria ha obbligo di riferire, oppure alla Corte penale internazionale.

Inoltre, condicio sine qua non per l’integrazione della fattispecie delittuosa in argomento sotto il differente profilo soggettivo sarà, altresì, che il soggetto agente sia a conoscenza della innocenza della persona che sta incolpando o nei cui confronti sta simulando tracce di un reato, ovvero dovrà avere contezza della falsità delle proprie accuse nei suoi confronti.

Tuttavia, perché si realizzi il dolo di calunnia, occorre che colui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbia la assoluta ed inequivocabile certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata escluderà l’elemento soggettivo, da ritenersi pertanto integrato solo ed esclusivamente nel caso in cui sussista una esatta ed effettiva corrispondenza tra il momento rappresentativo (ovvero la sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) ed il momento volitivo (la volontà di incolpare).

In altri termini, il dolo nel delitto di calunnia si realizza quando è provato che colui che formula la falsa accusa ha agito intenzionalmente, cioè con la consapevolezza e con la certezza dell’innocenza dell’incolpato: donde, l’intenzionalità dell’incolpazione e la sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato sono due dati separati, che vanno tenuti concettualmente distinti, e che devono necessariamente ricorrere entrambi ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo del reato.

Il delitto di calunnia è comunque un reato di pericolo ed è perciò configurabile anche in presenza dell’astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata.

In ogni caso, la volontà di scagionarsi da un’accusa di reato non può escludere la calunnia nei casi in cui l’agente, oltre a contestare i fatti addebitatigli, incolpa anche dei terzi soggetti che sa essere innocenti: si può anche mentire nella negazione della propria responsabilità, ma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altre persone travalicano il diritto alla difesa, configurando così il reato di calunnia; fermo restando che non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, si limiti ad una generica contestazione della veridicità di una relazione di servizio o di altri atti di polizia giudiziaria, senza allegare alcun elemento idoneo a sostenere l’ipotesi, solo implicitamente prospettata, della loro falsità.

 

La decisione della Corte di Cassazione

Quanto alla richiesta del confronto, la Suprema Corte, per quanto ha rilevato la mancanza di motivazione a riguardo da parte della sentenza impugnata, ha comunque precisato come il confronto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l’effettuazione in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare il grado di attendibilità dell’una piuttosto che dell’altra dichiarazione.

Per ciò che concerne, invece, l’omessa motivazione circa la prova dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputata, ovvero il dolo di calunniare la persona offesa, i Supremi Giudici hanno ritenuto fondate le argomentazioni difensive, ed hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il fatto non sussiste.

In effetti, chiarisce la Corte Regolatrice, i Giudici di merito hanno evidentemente ritenuto che la prova della legittimità dell’intervento del padre nei confronti della minore – pertanto non integrante il reato di violenza privata per come, invece, denunciato dalla S.M. su input della minore stessa – costituisse, sic et simpliciter, elemento sufficiente ad affermare la penale responsabilità dell’imputata per il reato di calunnia.

Al contrario, precisano i Supremi Giudici, la Corte di merito – e, prima ancora, il primo giudicante – avrebbe dovuto accertare giudizialmente l’esistenza della necessaria consapevolezza in capo all’imputata della falsità del fatto dalla stessa addebitato ad M.G. – ovvero il reato di violenza privata – poiché in assenza di tale dimostrazione probatoria, richiesta ad substantiam per la configurazione dell’elemento soggettivo tipico della fattispecie delittuosa di calunnia, il fatto reato di cui all’articolo 368 del codice penale non può dirsi sussistente.

In altri termini, la sentenza di merito avrebbe dovuto fornire la spiegazione per la quale la madre della minore, cioè l’imputata S.M., al momento della presentazione della denuncia presso la Procura della Repubblica aveva la positiva e certa consapevolezza della falsità dell’addebito di violenza privata nei confronti della figlia minore mosso al M.G. .

 

Vota questo Articolo:
[Totali: 1 Media: 5]

Informazioni su Luigi Arcovio

Leggi Anche

affidamento in prova servizi sociali

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

L’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione ed è disciplinata …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *