E’ possibile che una persona si chieda, per diversi motivi, se è lecito cambiare il proprio nome e/o cognome, ed in tal caso quando lo si può fare.
Cambio di nome e cognome: quando è possibile?
Il nome ed il cognome rivestono una importanza fondamentale nella nostra società: ci permettono di farci conoscere, di comunicare, e sono un segno che ci distingue fra molti.
Ma in alcuni casi, il proprio nome o cognome può essere occasione di pericolo, di vergogna, di semplice imbarazzo.
In alcuni casi i genitori hanno esagerato nel dare nomi che possano creare sentimenti di imbarazzo in chi li porta.
Il legislatore ha deciso quindi di formulare un rimedio per questo, ed effettivamente ogni anno ben 1500 persone decidono di cambiare nome o cognome.
Ma quando si può fare?
Non è possibile cambiare nome solo per un semplice “capriccio”, perché mutare il nominativo costringe anche a rettificare documenti e atti, in alcuni casi davvero molti, che riportano il nome ed il cognome di un soggetto.
Così la legge prevede determinati casi nei quali è possibile chiedere il mutamento del proprio nome.
I motivi del cambio
La domanda di cambio del nome o del cognome può essere posta se il proprio nome o cognome siano vergognosi e motivo di imbarazzo o sia volgare, oppure quando rivelano l’origine naturale.
Certo, non è l’unico caso in cui si può cambiare nome o cognome: si può anche aggiungere un altro nome al proprio, per esempio.
Quest’ultimo caso è abbastanza ricorrente nel caso di donne vedove, o divorziate, che vogliano aggiungere il cognome del marito al proprio, oppure il cognome materno o paterno.
La domanda non viene accolta automaticamente: non si ha quindi diritto all’accoglimento della domanda solo perché la si presenta.
Non esiste, si dice, un “diritto a cambiare nome e cognome” anche per i motivi pratici e di certezza che abbiamo visto prima.
Vediamo come si procede nel fare domanda.
Innanzitutto bisogna portare delle motivazioni oggettivamente rilevanti per poter ottenere il cambio, ed anche documenti e motivazioni importanti (anche motivazioni di tipo affettivo possono essere importanti).
L’autorità competente a stabilire se sia fattibile o meno il cambio di nome e cognome è il Prefetto: sarà egli, con l’esercizio della propria discrezionalità, a stabilire se sia possibile effettuare il cambio.
L’autorità deve anche controllare che la richiesta non leda situazioni giuridiche in capo a terzi, e che non vi siano delle esigenze di interesse pubblico che possano giustificare il rigetto della domanda.
Fra l’altro, non è possibile attribuirsi cognomi di importanza storica, o cognomi di famiglie note nella zona di residenza, tale che ciò possa trarre in inganno qualcuno.
Procedimento per cambiare nome o cognome
Per poter cambiare nome o cognome è necessario seguire un procedimento individuato dalla legge.
La procedura richiesta è indicata nel Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile.
Non serve farsi assistere da un avvocato, ma è sempre possibile farlo, se lo si ritenga, per esempio per produrre i documenti necessari o per redigere la domanda.
Per fare domanda, il soggetto interessato, cittadino italiano, presenta (anche per mezzo delega) una domanda al Prefetto della provincia dove risiede.
La domanda può anche essere presentata alla circoscrizione dove è situato l’ufficio dello Stato Civile nel quale si trova l’atto di nascita al quale si riferisce la richiesta.
Contestualmente alla domanda devono anche essere presentate le motivazioni a supporto della domanda stessa.
Laddove la domanda di cambio di nome/cognome sia riferita ad un soggetto minorenne, entrambi i genitori devono dare il consenso: questo nella maggioranza dei casi, ma non quando sussistano delle motivazioni stringenti (per esempio non quando uno dei genitori sia decaduto dalla responsabilità genitoriale).
Il prefetto analizza la domanda, e laddove ritenga che essa non possa essere accolta, la respinge informandone per iscritto il soggetto che ha richiesto il cambio, e spiegando anche le motivazioni che stanno alla base del rifiuto.
Il soggetto che ha fatto richiesta può quindi anche presentare nuovi documenti ed osservazioni, che sono chiamate “contro-deduzioni”.
In relazione a queste osservazioni, il Prefetto può nuovamente emettere provvedimento di diniego, purché adeguatamente motivato; ovvero se cambia idea e vuole accogliere la domanda, la autorizza e poi affigge sull’albo pretorio del Comune di nascita del soggetto, con un avviso sintetico.
Il Prefetto, autorizzando la domanda, può anche richiedere che il soggetto che ha fatto richiesta notifichi il cambiamento ad altri soggetti che potrebbero avere interesse a sapere la notizia, e che vogliano presentare ricorso.
L’affissione dell’avviso deve permanere per almeno trenta giorni. Chiunque abbia interesse può presentare, entro questo termine, opposizione.
Se sono trascorsi trenta giorni senza che siano state proposte opposizioni, l’interessato presenta in Prefettura la copia dell’avviso per dimostrare che siano trascorsi i trenta giorni e/o quella di avere notificato l’avviso agli interessati. In seguito a questo atto, viene emanato un decreto di concessione dal Ministero dell’Interno e viene data notifica al soggetto.
In alcuni casi non bisogna presentarsi dal Prefetto
In alcuni casi non occorre neppure presentarsi di fronte al Prefetto per effettuare la procedura di cambio del cognome.
Sono i casi di attribuzione del cognome o del nome del padre e della madre, acquisti nel paese di nascita estero.
Tali soggetti, nati all’estero, e con doppia cittadinanza (italiana e straniera) possono modificare il loro cognome rivolgendosi all’ufficiale dello Stato civile per modificare il nome o il cognome.
La stessa cosa vale per il figlio naturale maggiorenne, in caso di riconoscimento ovvero di accertamento giudiziale di paternità: egli può presentarsi dall’ufficiale dell’anagrafe di mantenere solo il cognome della madre, o aggiungere il cognome del padre a quello della madre, o di sostituire il cognome della madre con quello del padre.
Se invece avviene il riconoscimento ma nei confronti di figli minorenni, è il Tribunale a dover decidere circa l’assunzione del cognome paterno, prendendo atto anche di fattori di interesse del minore.
Documenti da presentare per il cambio
Per poter proporre il cambio, è necessario produrre una determinata documentazione; essa varia a seconda del tipo di procedura richiesta e a seconda del fatto che a cambiare il nome o cognome sia un maggiorenne o un minorenne.