La donazione consiste in un contratto nel quale una parte arricchisce un’altra, per spirito di liberalità, disponendo un diritto a suo favore, ovvero assumendo verso la stessa un’obbligazione.
La definizione di questo contratto è contenuta nell’articolo 769 del Codice Civile.
La donazione è un contratto e, ciò nonostante, nel Codice Civile la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni sulla successione: questo a causa dell’applicazione di principi comuni a quelli del testamento anche alla donazione.
Sono due gli elementi fondamentali della donazione: lo spirito di liberalità, da un lato, e l’arricchimento del donatario, dall’altro.
Come revocare una donazione
In generale, la revocazione del contratto di donazione non è possibile se non in alcuni casi.
Il legislatore ha fissato tassativamente i casi di revocazione della donazione per il semplice fatto che non è corretto moralmente richiedere la restituzione di quello che si è donato.
In linea di massima, quindi, non è possibile revocare la donazione. Se non che il legislatore ha tenuto presente che possono concorrere anche dei fatti che, per la loro gravità, possono configurare il potere del donatore di revocare il contratto effettuato.
Si tratta di ipotesi, lo ripetiamo, tassative ed eccezionali rispetto alla regola che prevede la non revocabilità della donazione: sono i casi, previsti nell’articolo 800 del Codice Civile, dell’ingratitudine del donatario e della sopravvenienza di figli del donante.
Tali motivi di revocazione possono essere applicati altre sì ad altri atti di liberalità ai sensi dell’articolo 809 del Codice Civile.
E’ bene tenere presente fin da subito, tuttavia, che vi sono delle donazioni che non possono mai essere revocato neppure in caso di ingratitudine del donatario o di sopravvenienza di figli: è il caso delle donazioni per riconoscenza, di quelle per merito o per remunerare il beneficiario, ed infine delle donazioni in occasione di matrimonio.
La revoca per ingratitudine della donazione
Ai sensi dell’art. 800 del Codice Civile, quindi, è possibile revocare una donazione in caso di ingratitudine del donatario.
Ma quando si verifica la cosiddetta “Ingratitudine”?
Si considera ingratitudine un comportamento molto grave e scorretto da parte di colui che ha ricevuto la donazione.
Non bisogna però pensare che ogni tipo di comportamento ingrato dia luogo alla revoca della donazione: il legislatore ne configura una serie tassativa, considerata particolarmente grave, che si verifica nelle seguenti situazioni, che sono poi le stesse identiche che configurano in caso di eredità l’indegnità a succedere.
⁃ Il donatario ha ucciso, ovvero ha tentato di uccidere dolosamente il donante, il suo coniuge, il suo discendente, o un ascendente di questo. E’ possibile revocare la donazione anche quando il donatario abbia compiuto nei confronti di questi soggetti un atto al quale si applicano le disposizioni dell’omicidio (come l’istigazione al suicido del minore di 14 anni, ovvero l’omicidio del consenziente laddove il consenso del soggetto cose viziato).
Non solo, è altresì possibile revocare la donazione in caso in cui il donatario abbia infondatamente denunciato uno di questi soggetti o abbia testimoniato contro di loro il falso, per un reato punibile con l’ergastolo o con reclusione di minimo tre anni.
⁃ Si revoca la donazione se il donatario, con il suo comportamento, ha arrecato un danno molto grave al patrimonio del donante (per esempio ne ha rubato i beni).
⁃ Si può revocare la donazione in caso in cui il donatario commetta ingiuria grave nei confronti del donante. Si considera ingiuria grave anche l’offesa all’onore o alla reputazione del donante stesso.
⁃ Infine, si può revocare la donazione al donatario laddove egli abbia indebitamente rifiutato di versare gli alimenti al donante, laddove dovuti in virtù di legami familiari.
La revoca per sopravvenienza di figli
Il legislatore all’articolo 800 del Codice Civile ha individuato anche un altro caso di possibilità di revoca della donazione. Si tratta della revoca per sopravvenienza di figli.
In questo caso laddove nasca un figlio, ovvero laddove si scopra di avere un figlio (fatto non noto al momento della donazione), potrebbe essere che il donante si renda conto che il bene che ha donato gli potrebbe servire.
Pensiamo al caso molto diffuso in cui Tizio doni a Caio, caro amico, un appartamento perché non ha mai avuto figli e crede di non poterne avere, e invece qualche anno dopo abbia un figlio.
E’ possibile proporre la revoca della donazione anche se il figlio in questione era già stato concepito al momento della donazione.
La revoca per sopravvenienza di figli è valida sia per i figli naturali che per quelli legittimi.
Esiste però un termine entro il quale poter esercitare l’atto di revoca della donazione, e precisamente il termine di cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o dal giorno nel quale si ha avuto notizia dell’esistenza del figlio, ovvero cinque anni dal riconoscimento del figlio naturale.
L’azione per ottenere la revoca della donazione
Per ottenere la revoca della donazione, il soggetto interessato deve agire ai sensi dell’articolo 802 del Codice Civile.
L’azione di revoca della donazione può essere esperita dal donante e dai suoi eredi contro il donatario ed i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Se la causa della revoca della donazione è l’omicidio (doloso) del donatario, ovvero il donatario ha cercato con dolo di impedire la revoca della donazione, il termine per proporre la revoca è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno saputo della causa della revocazione.
In caso di azione di revoca per sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire al donante o ai suoi eredi anche i beni in natura ed i frutti di essa dal giorno della domanda, se esistono ancora, e se li ha venduti deve restituire il loro valore.
Nel caso in cui il bene donato sia stato alienato dal donatario a terzi, allora in questo caso l’azione di revoca non pregiudica i diritti dei terzi, che non vedono sottrarsi il bene acquistato, purché essi abbiano trascritto il loro acquisto prima che sia stata trascritta la domanda giudiziale di revoca della donazione.