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Danneggiamento – Art 635 codice penale

Danneggiamento – art. 635 c.p.

Dei delitti contro il patrimonio.

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone.

Il testo della legge:

Chi commette il reato:

  1. Chi danneggia beni mobili altrui
  2. Chi danneggia beni immobili altrui

Quando si commette il reato:

  1. Quando si agisce con coscienza e volontà ossia quando ci si rende conto della condotta che si sta tenendo indipendentemente dal fine che si vuole perseguire (dolo generico)
  2. Quando il danno non è esiguo (in tal caso non si configura il reato). Il danno deve causare una modificazione funzionale o strutturale della cosa.

Descrizione del reato:

Il reato di danneggiamento è una di quelle fattispecie in cui non è pacifica la configurazione del reato fino a quando il giudice non si pronuncia.

Sono molto labili, infatti, i confini di ciò che può rientrare in questa ipotesi di reato e di ciò che invece deve restarne fuori.

Qualsiasi condotta che arrechi un danno ad una cosa mobile o immobile di altri se posta in essere volontariamente rientra in questa

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