Detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater.
Il testo della legge:
Descrizione del reato:
Il reato che si esamina punisce chiunque detenga materiale pedopornografico. Tale articolo è stato introdotto dall’art. 4 della legge 3 agosto 1998 n. 269 che introduce il concetto della parificazione della prostituzione minorile a forme di riduzione della schiavitù.
Il reato si configura anche quando il materiale pedopornografico sia stato prodotto con il consenso del minore. È dibattuta, invece, la configurabilità del reato nel caso in cui ci si limiti alla mera visione del contenuto pedopornografico (senza l’effettivo download del materiale dal sito web).
Questa fattispecie descrive un reato commissivo permanente.