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Determinazione in altri dello stato d’incapacità, allo scopo di far commettere un reato – art. 86 codice penale

Determinazione in altri dello stato d’incapacità, allo scopo di far commettere un reato – art. 86 codice penale

Il testo della legge:

“Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità.”

Descrizione del reato:

La fattispecie di cui all’art. 86 del codice penale, prevedendo la responsabilità di chi determina in altri uno stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato, sembrerebbe consistere in una eccezione al principio della personalità della responsabilità penale ex art. 27 della Costituzione.

Tuttavia così non è. In quanto la condotta dell’agente non imputabile è annullata dalla previsione dell’art. 111 codice penale dal momento che questi agisce come il mero strumento dell’altro che lo determina al reato.

Per configurarsi la fattispecie di cui all’art. 86 codice penale è necessario e la suggestione del terzo sull’agente sia tale da creare uno stato di incapacità, anche temporaneo, idoneo ad impedire l’autodeterminazione dell’agente.

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