Errore sulla persona dell’offeso – art. 60 codice penale
Il testo della legge:
Descrizione dell’articolo:
L’art. 57 del codice penale esclude l’applicazione delle circostanze aggravanti (inerenti le qualità della persona offesa) a chi ha commesso il fatto contro una persona diversa da quella che si voleva offendere mentre si applicano quelle attenuanti della stesse specie.
Ad esempio è applicabile la provocazione in caso di errore sulla persona del provocatore (quando si reagisce erroneamente su persona diversa dal provocatore). La stessa attenuante della provocazione si applica nel caso di aberratio ictus (quando si colpisce per errore, ad esempio, persona diversa da quella a cui l’offesa era rivolta).