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Esercizio abusivo di una professione.

Art. 348 c.p. – Esercizio abusivo di una professione

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, udienza 17/06/2015, sentenza n. 38752, depositata 19/09/2016 (Presidente: Cammino – Relatore: Aielli)

 

Massima

<< Oggetto della tutela predisposta dall’art. 348 c.p., è costituito dall’interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge; ne deriva che la tutela in esame si estende soltanto agli atti “propri” o “tipici” delle suddette professioni in quanto alle stesse riservati in via esclusiva e non anche agli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all’esercizio professionale difettano di tipicità nel senso sopra indicato, perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato >>

 

Il caso

Il Tribunale di Firenze dichiarava V.P. colpevole dei reati ad esso ascritti di cui agli articoli 348 e 56-640 del codice penale, rispettivamente esercizio abusivo di una professione e tentata truffa, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte di Appello di Firenze, pur rideterminando la pena, confermava interamente nel merito la statuizione di prime cure.

Secondo la ricostruzione effettuata in entrambe le sentenze di condanna l’imputato avrebbe esercitato abusivamente la professione di avvocato, tentando di truffare i potenziali clienti attraverso la richiesta di somme di denaro finalizzate a dirimere le controversie giudiziali.

Avverso la decisione della Corte territoriale V.P. ricorreva per Cassazione, lamentando, in primis, la violazione dell’articolo 348 del codice penale unitamente al travisamento della prova, in quanto l’attività dallo stesso posta in essere non poteva integrare gli estremi del reato de quo mancando gli atti tipici – giudiziali o stragiudiziali – ed essendosi meramente concretizzata in una forma di pubblicità delle competenze di altri professionisti.

In secundis, con riferimento al reato di tentata truffa, l’imputato deduceva parimenti violazione di legge e vizio motivazionale afferente il travisamento della prova, poiché era stata travisata la prova della dazione materiale della somma di denaro destinata a dirimere la vertenza della persona offesa con Equitalia.

Infine, il ricorrente eccepiva la violazione di legge ed il vizio motivazionale con  precipuo riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

esercizio abusivo di una professione

Il reato di esercizio abusivo di una professione

L’articolo 348 del codice penale – rubricato appunto “Esercizio abusivo di una professione” – sanziona con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516 <<Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato>>.

Ora, emerge ictu oculi come elemento tipico oggettivo della fattispecie incriminatrice de qua è che il soggetto agente eserciti una professione per il cui regolare e legittimo esercizio sia richiesta, ad substantiam, una speciale abilitazione statale – nel cui alveo pacificamente rientra la professione di avvocato.

La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di V.P. limitatamente alla configurabilità del reato de quo, specificando come nel caso di specie l’imputato – come dallo stesso sostenuto nel ricorso – aveva posto in essere con le presunte vittime degli atti carenti del requisito di tipicità, non potendo questo ravvisarsi nella manifestazione di volontà di assumere la C. quale collaboratrice di studio oppure nella firma di una delega, rilasciata dal P., per acquisire alcuni documenti contabili presso Equitalia, trattandosi in entrambi i casi di attività esercitabile da chiunque.

In altri termini, chiariscono ulteriormente i Supremi Giudici, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all’articolo 348 del codice penale è costituito dall’interesse generale della Pubblica Amministrazione – e, quindi, dello Stato – a che determinate professioni, che comunque richiedono particolari requisiti di probità e competenze tecnica, vengano esercitate soltanto da coloro che, avendo preventivamente conseguito una speciale abilitazione, risultino in possesso delle qualità sia morali che culturali ad hoc richieste dalla legge.

Donde, la tutela in esame si estende soltanto agli atti “propri” o “tipici” di tali professioni, ovvero alle stesse riservati in via esclusiva, e non anche gli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all’esercizio professionale, difettino di tipicità nel senso poc’anzi indicato, in quanto suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi soggetto interessato, a prescindere da una prodromica abilitazione.

 

Il reato di tentata truffa

L’articolo 640 del codice penale – rubricato “Truffa” – al primo comma sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 <<Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno>>.

In altri termini, il soggetto attivo non solo dovrà, mediante artifizi o raggiri, indurre in errore il soggetto passivo, ma dovrà fare ciò al precipuo fine di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto con danno altrui: solo in presenza di tutti gli elementi tipici, oggettivi e soggettivi, il reato potrà dirsi integrato.

Nel caso in cui, invece, il soggetto agente realizzi la condotta tipica, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo ma, ciò nonostante, l’azione non venga portata a compimento o l’evento non si verifichi, lo stesso risponderà di truffa tentata.

In effetti,  l’articolo 56 del codice penale prevede il peculiare istituto giuridico del “Delitto tentato”, che si configura allorquando taluno <<compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto>>: in tal caso, costui, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica, risponderà a titolo di delitto tentato – quindi, in pratica, sarà assoggettato ad un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a colui che consuma il reato medesimo.

 

Le circostanze attenuanti generiche

L’articolo 62 bis del codice penale prevede le c.d. “Circostanze attenuanti generiche”, differenti rispetto a quelle comuni di cui all’articolo 62 dello stesso codice, in quanto <<Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena>>.

Dalla disamina del dettato codicistico in argomento è facilmente intuibile come nella concessione di tali circostanze ampia discrezionalità sia concessa al giudice nella scelta se concederle o meno: donde, chiarisce la Corte Regolatrice, poiché la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’articolo 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle ragioni della propria decisione, tale motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non potrà essere sindacata in cassazione.

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