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Ingiuria e Diffamazione su Facebook

Ingiuria e Diffamazione su Facebook

Hai ricevuto delle offese su Facebook che hanno creato in te una sensazione di disagio e malessere e vuoi sapere se è possibile agire penalmente per ottenere la tutela dei tuoi diritti e la punizione di chi ti ha causato il danno?

Ecco cosa devi sapere!

Le offese su Facebook (come su qualsiasi altro simile social network) possono configurare due distinti reati: quello di diffamazione e quello di ingiuria. Entrambi sono reati conto l’onore e il decoro della persona (in parole povere sono reati che attaccano e ledono la reputazione della persona offesa).

Il reato di diffamazione è più grave di quello di ingiuria.

Abbiamo già parlato di questi due reati e abbiamo spiegato le differenze fra le due ipotesi di reato.

Per comodità riportiamo anche in questo articolo la differenza fra le due fattispecie.

Differenza fra ingiuria e diffamazione

La differenza fra i due reati si basa fondamentale sulla presenza o meno della persona offesa al compimento del fatto.

Il reato di ingiuria, infatti, è il reato che commette colui che offende l’onore e il decoro di una persona PRESENTE.

Il reato di diffamazione, invece, è il reato che commette colui che offende l’onore e il decoro di una persona NON PRESENTE (questo reato è più grave del precedente proprio perché l’assenza della persona offesa la rende più vulnerabile dal momento che non può difendersi essendo non presente).

Entrambi i reati possono configurarsi in ipotesi aggravate qualora le offese avvengano alla presenza di più persone o vengano attribuiti sei fatti determinati.

Ingiuria e diffamazione su Facebook.

Da questa breve analisi è facilmente intuibile che le offese rivolte ad una persona su Facebook  possono configurare l’uno o l’altro reato a seconda che la persona offesa sia PRESENTE (rectius: che percepisca immediatamente l’offesa) al momento della commissione del fatto lesivo della propria reputazione.

Esempi di ingiuria su Facebook

Potrebbero rientrare nella fattispecie di ingiuria:

  1. L’offesa avvenuta nella chat di Facebook (direttamente rivolta alla vittima o anche in gruppi di chat in cui sia presente anche la persona offesa)
  2. L’offesa avvenuta tramite messaggio privato su Facebook
  3. L’offesa avvenuta tramite post sulla bacheca Facebook della vittima
  4. L’offesa avvenuta nella bacheca di un gruppo Facebook a cui partecipo anche la persona offesa.

Ricordiamo che qualora l’offesa avvenga alla presenza di più persone il reato è aggravato e le pene sono più severe.

Inoltre per offesa non si intende solo quella verbale ma anche quella che si manifesta con disegni, caricature, file audio, etc

Potrebbero rientrare nell’ipotesi di diffamazione:

  1. L’offesa avvenuta sulle bacheche Facebook di persone terze (quando la persona offesa non viene taggata e quindi non può averne immediata conoscenza)
  2. L’offesa avvenuta su gruppi Facebook o fanpage a cui la persona offesa non sia iscritta
  3. L’offesa avvenuta su gruppi di chat Facebook a cui la vittima non partecipi.

Ricordiamo, infine, che i siti web e i social network non vengono considerati come mezzi di stampa (ai fini della configurazione della specifica aggravante)

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