Millantato credito – art. 346 codice penale
Il testo della legge:
Descrizione del reato:
L’ipotesi delittuosa dell’art. 346 del codice penale presenta due fattispecie autonome di reato.
Quella al primo comma, che consiste nella vanteria di un credito da parte del colpevole nei confronti del pubblico ufficiale e che gli permette di influire su questo per il raggiungimento di un determinato fine. In questo caso il reato si consuma quando la dazione o la promessa di denaro si manifestano anche se poi l’utilità non viene realmente riscossa dal colpevole. In questo caso, l’utilità che guadagna il colpevole è il prezzo della sua intermediazione con il pubblico ufficiale.
Quella al secondo comma, per cui la dazione o la promessa di denaro costituiscono più direttamente il prezzo per la corruzione del pubblico ufficiale.
Quindi, nel primo caso il millantatore si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della sua intermediazione, nel secondo caso, la promessa o la dazione del denaro sono il prezzo per la corruzione del pubblico
Ufficiale.
Persona offesa dal reato è la pubblica amministrazione, consistendo la condotta in una lesione del prestigio dello Stato, ma anche la vittima del millantatore (colui che promette o esegue la prestazione).