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Molestia o Disturbo alle Persone – art. 660 c.p.

Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone

Corte di Cassazione, Sezione I Penale, udienza 06/07/2016, sentenza n. 38675, depositata 16/09/2016 (Presidente: Di Tomassi – Relatore: Novik)

Molestia o distubo alle persone

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Massima

<< Ai fini della sussistenza del reato è necessario che il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, o per altro biasimevole motivo, ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza >>

 

Il caso

Il Tribunale di Messina condannava G.C. alla pena ritenuta di giustizia per il reato previsto e punito dall’articolo 660 del codice penale, ovvero “Molestia o disturbo alle persone”, commesso ai danni di R.P. .

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, l’imputata, utilizzando sia l’utenza telefonica mobile ad essa intestata, che l’utenza telefonica mobile intestata a D.M., telefonava ripetutamente sull’utenza cellulare della persona offesa R.P., recando molestia o disturbo a quest’ultima; va, inoltre, precisato come tali telefonate si inserivano nell’alveo di un contesto fortemente conflittuale inerente l’affido di una minore tra il fratello di G.C. e la di lui compagna, ovvero proprio la vittima delle molestie R.P. .

Le propalazioni accusatorie della vittima erano suffragare dai tabulati telefonici e dalle dichiarazioni degli altri testimoni, sulla cui scorta il Giudice di merito aveva ritenuto di poter affermare la penale responsabilità dell’imputata, anche sull’ultroneo presupposto che la stessa era stata preventivamente informata direttamente dalla persona offesa, ma anche dalla di lei madre, che non intendeva risponderle al telefono ma, ciò nonostante, aveva continuato a telefonarle, quindi nella piena consapevolezza di arrecare un fastidio.

Avverso tale sentenza l’imputata ricorreva per Cassazione deducendo, tra gli altri motivi di gravame, violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di contestazione.

 

Gli elementi tipici del reato di molestie

L’articolo 660 del codice penale sanziona con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a 516 euro <<Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo>>.

Sotto il profilo oggettivo, la condotta incriminata non solo deve necessariamente essere perpetrata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure tramite il telefono, ma deve anche realizzare un preciso fine-evento, ovvero quello di arrecare ad altri molestia o disturbo, attraverso una indebita ingerenza nella altrui sfera di libertà; il tutto, in ogni caso, per mera petulanza o, comunque, per un motivo che possa essere considerato biasimevole.

Dal punto di vista soggettivo, cioè dell’elemento psicologico del reato, la fattispecie contravvenzionale in argomento è punita a titolo di dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e volontà di porre in essere la propria condotta nella piena consapevolezza della idoneità della stessa a molestare o a disturbare altre persone; in altri termini, è necessario che il soggetto agente, con la propria condotta, miri a realizzare un fine specifico, ovvero quello di interferire indebitamente nell’altrui sfera di libertà.

Fermo restando ciò va, in ogni caso, chiarito come il dolo non è escluso nel caso in cui il soggetto attivo ritenga di agire a tutela di un proprio diritto, ovvero allorquando ponga in essere la condotta molesta o di disturbo al fine di soddisfare le proprie – magari anche legittime – pretese per vie diverse da quelle legali.

 

La decisione della Corte di Cassazione

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’imputata.

In effetti, chiariscono i Supremi Giudici, il reato de quo può ritenersi integrato laddove il comportamento del soggetto agente sia caratterizzato o da petulanza – ossia da un modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto ed impertinente, che finisce per interferire nella sfera della serenità e libertà altrui – oppure da un altro motivo che possa essere valutato biasimevole – da intendersi cioè alla stregua di qualsiasi altra motivazione sottesa all’azione che sia da considerarsi riprovevole e che produca gli stessi effetti della petulanza, cui è pertanto equiparata.

Nel caso di specie, tuttavia, le telefonate incriminate non solo sono durate per uno strettissimo arco temporale – un giorno – ma, per come è emerso dall’istruttoria dibattimentale, avevano ad oggetto una motivazione tutt’altro che futile e riprovevole, ovvero parlare con la nipote minore il cui affidamento era oggetto di disputa.

Conseguentemente, le telefonate, per quanto reiterate, non potevano certamente essere qualificate quali petulanti o di disturbo e, pertanto, non potevano integrare la fattispecie di reato contestata all’imputata; per tali ragioni, il Supremo Consesso ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata da C.G. perché in fatto non sussiste.

 

Il reato può essere integrato anche da una sola telefonata o dagli sms

Ai fini di completezza della trattazione va, comunque, precisato come in altri casi, differentemente da quello in argomento, la Suprema Corte Regolatrice ha ritenuto integrata la fattispecie di reato de qua anche solamente, sic et simpliciter, a seguito di un’unica telefonata o dell’inoltro di alcuni messaggi di testo tramite cellulare.

In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come il reato di cui all’articolo 660 del codice penale non è necessariamente abituale, e può essere integrato anche da una sola azione o telefonata molesta o di disturbo: a titolo esemplificativo si pensi come il reato è stato ritenuto configurato a seguito di una sola telefonata effettuata alle ore 23.00, quindi notturna, e avente ad oggetto un motivo assolutamente futile quale la restituzione di un capo di abbigliamento; ancora, è stato parimenti condannato l’autore di una telefonata notturna alla ex moglie, precipuamente effettuata al solo scopo di turbare il riposo della vittima; inoltre, è stato ugualmente condannato per il reato di molestie telefoniche anche l’autore di poche telefonate mute effettuate nell’arco di quasi due anni.

Anche l’invio degli sms (Short Message Service)  può configurare, sotto il profilo oggettivo, la condotta tipica del reato de quo, considerato che il destinatario degli stessi è comunque costretto a percepirli, con conseguente turbamento della propria tranquillità psichica laddove gli stessi siano petulanti o comunque caratterizzati da biasimevole motivo.

Ora, emerge ictu oculi come in tali casi, nonostante si sia trattato di una sola telefonata o di più telefonate mute distribuite in un arco temporale assai ampio, le stesse sono state valutate – differentemente da quelle effettuate dall’imputata C.G. – moleste in quanto petulanti o comunque dettate da altro biasimevole motivo, e per tale ragione i relativi autori sono stati condannati ai sensi dell’articolo 660 del codice penale.

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