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Come Ottenere Risarcimento per Negligenza Medica

Ogni anno in Italia sono moltissimi i danni subiti dai pazienti per negligenza medica.
In questo articolo esamineremo queste circostanze e spiegheremo come ottenere il risarcimento danni per la negligenza medica.

 

come ottenere risarcimento per negligenza medica

Come ottenere risarcimento per negligenza Medica

Prima di rispondere alla domanda è necessario soffermarsi su alcune premesse fondamentali che chiarificano il concetto di negligenza del medico e che prevedono, di conseguenza, un risarcimento del danno.

Che cosa si intende per negligenza medica?

Non è semplice poter dare una definizione univoca di “negligenza medica” poiché la responsabilità del medico cambia in base alla natura della singola attività prestata ed in base ai fattori di volta in volta coinvolti.

Bisogna quindi distinguere a seconda che si tratti di interventi di routine, che non richiedono una particolare abilità tecnica, o di interventi di particolare difficoltà, quale può essere la cura di una patologia poco studiata.

In ogni caso, si ha negligenza quando il medico, per superficialità o per disattenzione, non rispetta quelle norme comuni di diligenza che dovrebbero essere osservate dalla generalità dei medici.

Tale livello di negligenza varia a seconda del livello di specializzazione del medico perché le conoscenze proprie di uno specialista sono necessariamente più ampie di quanto si possa pretendere da un medico generico.

Come si distingue la negligenza dall’imperizia e dall’imprudenza?

La differenza tra imprudenza e negligenza è la seguente: l’imprudenza consiste in una condotta attiva, condotta contraria alle regole fondamentali consigliate dalla comune esperienza per tutelare la salute del paziente.

Si ha imprudenza quando il medico agisce con una fretta ingiustificata, senza adottare le regole comunemente dettate dalla scienza medica.

La prudenza implica che il medico sia capace di prevedere le possibili complicanze derivanti da un dato trattamento e di evitare le conseguenze dannose per il paziente.

La negligenza, a differenza dell’imprudenza, costituisce una condotta omissiva, nel senso che non viene fatto ciò che la scienza medica consiglierebbe di fare in quel determinato contesto.

Si ha imperizia, infine, quando la condotta del medico è incompatibile col minimo livello di esperienza e di capacità professionale che rappresentano il presupposto necessario per l’esercizio della professione medica.

A chi deve essere richiesto il risarcimento dei danni per negligenza medica?

Il primo soggetto cui potersi rivolgere per ottenere il risarcimento dei danni è il medico che si sia reso responsabile della condotta negligente.

La richiesta di risarcimento può essere anche rivolta alla struttura ospedaliera in cui il medico stesso opera come dipendente.

La struttura ospedaliera, inoltre, risulta responsabile anche in tutti quei casi in cui il paziente abbia subito un danno a causa della condizione in cui si trovano i macchinari messi a disposizione dei medici.

Nel caso in cui l’intervento sia stato eseguito in una struttura pubblica, la richiesta di risarcimento non deve essere inviata soltanto alla struttura ma anche all’Asl di riferimento.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come responsabilità contrattuale in quanto l’accettazione del paziente in ospedale comporta la conclusione di un contratto atipico, il cosiddetto contratto di assistenza sanitaria.

La giurisprudenza più recente ha stabilito il principio secondo cui la struttura ospedaliera risponde autonomamente, ex art 1228 c.c., dei danni causati dal medico in quanto suo dipendente.

Vale, in sintesi, il principio di responsabilità autonoma dell’ente, a prescindere da una condotta negligente del singolo medico.

E’ sufficiente convenire in giudizio l’ente ospedaliero, senza necessità di far partecipare del processo anche il singolo medico che abbia commesso l’errore.

Cosa deve provare il paziente che chiede il risarcimento del danno?

Il paziente deve dimostrare di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni come conseguenza di un dato trattamento terapeutico.

E’ tenuto inoltre a dimostrare la diretta connessione fra l’errore del medico ed il danno subito.

Non grava invece sul paziente l’onere di dimostrare che l’errore lamentato sia stato effettivamente compiuto.

Il medico, da parte sua, dovrà provare di aver agito correttamente per evitare di subire la condanna al risarcimento del danno.

Il medico sarà esente da responsabilità qualora riesca a dimostrare che, avendo seguito tutte le regole previste dalla scienza medica, il peggioramento delle condizioni di salute del paziente sia dipeso da circostanze eccezionali non prevedibili.

In sintesi, affinché la richiesta di risarcimento danni possa essere accolta, devono sussistere i seguenti requisiti:

– Prova della sussistenza del rapporto negoziale tra paziente e struttura ospedaliera (desumibile dai documenti del ricovero),

– Prova del danno biologico subito dal paziente e di un eventuale danno patrimoniale ed esistenziale.

Qual è l’oggetto del risarcimento?

Possono costituire oggetto di risarcimento tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale.

Nel danno patrimoniale sono ricomprese tutte le conseguenze negative, sul piano economico, che il paziente subisce a causa della lesione della propria integrità fisica.

Fra queste rientrano non solo le spese che il paziente deve affrontare per le cure e per l’assistenza, ma anche l’eventuale perdita di reddito futuro.

Rientra, invece, nella nozione di danno non patrimoniale la lesione del diritto alla salute, all’integrità fisica e morale del malato.

Il danno non patrimoniale ricomprende il danno biologico ed il danno morale.

Per danno biologico si intende una qualsiasi menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto.

Il danno morale, invece, si configura come una forma di dolore e di patimento del paziente, intesa come sofferenza intima che prescinde da eventuali degenerazioni patologiche.

A causa della negligenza medica, il paziente potrebbe subire un aggravamento del proprio stato di salute o una lesione che è del tutto indipendente dalla patologia per la quale era ricorso all’intervento medico.

L’entità della lesione subita viene calcolata tramite l’utilizzo di tabelle medico-legali comunemente utilizzate per accertare il danno biologico.

Oltre al malato, chi è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni?

Anche i familiari del paziente che abbia subito lesioni a causa della negligenza medica possono essere legittimati a chiedere il risarcimento dei danni.

Si pensi, ad esempio, ai genitori di un neonato che abbia subito gravi menomazioni durante il parto.

Possono verificarsi anche casi in cui i familiari ed il paziente agiscono congiuntamente, ciascuno facendo valere il proprio diritto.

Può delinearsi anche una responsabilità penale del medico?

Un’importante riforma del 2012, la cosiddetta Legge Balduzzi, ha previsto che il medico che si attiene alle linee guida previste per il buon trattamento di una data patologia non risponde penalmente per lesioni causate al paziente.

L’importante è che tali lesioni siano conseguenza di una colpa lieve.

Perché sia esclusa la responsabilità penale del medico, è necessario che le linee guida non siano ispirate ad esigenze di economicità della struttura bensì devono seguire il criterio della miglior scienza medica a garanzia della salute del paziente.

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Un commento

  1. Io ho avuto un danno per innegligemza medica ho fatto fare una mia relazione da un medico legale …sono stata poi chiamata a visita dall’ assicurazione dell ente dove lavora il medico in questione ho fatto la visita ad ottobre ma ad ora l avvocato non ha ricevuto risposta alcuna quanto tempo possono prendersi per valutare il mio caso ?

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