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Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – Cosa si Rischia?

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, udienza 15/09/2015, sentenza n. 37229, depositata 08/09/2016 (Presidente: Squassoni – Relatore: Grillo)

 

Massima

<<In tema di prevenzione degli infortuni, l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori>>

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Il caso

Il Tribunale Monocratico di Como affermava la penale responsabilità di C.P.S. e A.G. – rispettivamente coordinatore per la sicurezza dei lavori in progettazione ed esecuzione, e amministratore unico della E. S.r.L. – per plurime violazioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, afferente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e li condannava alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria in toto accolta dal giudicante di merito, a seguito di regolare visita ispettiva da parte di personale della Direzione Provinciale del Lavoro di Como su un cantiere edile ove era in corso di costruzione un edificio per civile abitazione e su cui operavano diverse ditte specializzate, venivano riscontrate numerose irregolarità sia per quanto riguardava il controllo circa l’idoneità dei piani di sicurezza di alcune imprese operanti sul cantiere che per alcune carenze afferenti le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e dei terzi.

Venivano, pertanto, conseguentemente elevate alcune formali contestazioni nei confronti, tra gli altri, di C.P.S., nella qualità di coordinatore per la sicurezza dei lavori, e di A.G., nella qualità di amministratore unico della società edile operante sul cantiere, con invito alla eliminazione delle irregolarità emerse dal controllo.

Successivamente, gli ispettori del lavoro, dopo essere tornati sul cantiere al fine di verificare l’effettiva sanatoria delle violazioni così come richiesta negli originari verbali di contestazione e dopo aver riscontrato la persistenza delle medesime irregolarità illo tempore accertate, redigevano apposita informativa di reato che inviavano alla autorità giudiziaria territorialmente competente.

Avverso la decisione del Tribunale di Como ricorrevano per Cassazione entrambi gli imputati deducendo, sostanzialmente, vizio motivazionale della sentenza impugnata relativamente alla affermazione di penale responsabilità, rilevando come questa non sarebbe a loro addebitabile ma ad altri e differenti soggetti.

 

La responsabilità dell’appaltatore

Per ciò che concerne A.G., il Giudice di prime cure ha individuato in lui il ruolo di responsabile delle violazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro essendo egli l’amministratore unico della società appaltatrice E. S.r.L. .

Tuttavia, l’imputato, a sua difesa, sostiene come sul cantiere operava anche altra ditta, la P., vera autrice delle violazioni antinfortunistiche; fermo restando che la presenza sul cantiere di P.A., socio della E. S.r.l., era stata mal interpretata dal Tribunale, alla stregua della dimostrazione della circostanza che la società di A.G. era direttamente responsabile delle violazioni in argomento, laddove, invece, il P.A. operava nel cantiere proprio per conto della società P., che era quella che stava concretamente effettuando i lavori edili.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le argomentazioni difensive dell’imputato, chiarendo come l’insussistenza di una responsabilità diretta di A.G. deriverebbe dalla circostanza che i lavori erano eseguiti da personale di altra ditta, e ciò sulla base di un contratto di appalto i cui contenuti non erano sufficientemente chiari, specialmente con riguardo alla esistenza o meno di eventuali deleghe in materia di sicurezza da parte della società appaltante nei confronti della società appaltatrice.

Pertanto, nel caso di specie trova piena applicazione il principio di diritto giurisprudenziale secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni, l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori.

In altri termini, ai fini della configurabilità della penale responsabilità, sarà necessario accertare se nell’ambito del contratto di appalto l’appaltatore eserciti o meno una qualche ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri, considerato che solo nel caso in cui sussista effettivamente tale ingerenza le violazioni in materia antinfortunistica potranno essere allo stesso addebitate.

Ora, nel caso di specie, la riscontrata presenza dell’appaltatore e/o di un suo socio sul cantiere durante le visite ispettive non può essere valutata quale elemento probatorio, sic et simpliciter, sufficiente a ritenere sussistente l’ingerenza de qua: il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l’imputato A.G. si fosse o meno concretamente ed effettivamente ingerito nel contratto di appalto, esercitando cioè quei poteri decisionali che rappresentano il presupposto della qualifica di datore di lavoro.

Donde, chiariscono i Supremi Giudici, se da un lato è vero che l’appaltatore, subappaltando, non perde automaticamente la sua qualifica di datore di lavoro – e, ovviamente, i connessi obblighi antinfortunistici – è altrettanto vero che, quale condizione fondamentale richiesta ad substantiam per l’assunzione di penale responsabilità per violazione degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro,  è necessario che lo stesso continui ad esercitare una concreta e costante ingerenza nell’effettuazione dell’opera.

 

La responsabilità del coordinatore per la sicurezza

L’addebito mosso nei confronti di C.P.S. era di avere, nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza dei lavori di progettazione ed esecuzione, omesso di redigere il piano operativo di sicurezza e di non avere verificato l’idoneità dei piani di sicurezza delle imprese che operavano nel cantiere.

A fronte di una simile contestazione, la Suprema Corte, nell’escludere la responsabilità penale dell’imputato per mancanza di prova piena circa la sua responsabilità nella materia dei piani di sicurezza, ha chiarito come in tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all’effettivo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

Fermo restando, precisano ulteriormente i Supremi Giudici, che la posizione di garanzia attribuita al committente ed al responsabile dei lavori è molto ampia in quanto ricomprende l’esecuzione di controlli non solo formali ma soprattutto sostanziali in materia di prevenzione, sicurezza sul luogo di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori, con la conseguenza che spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia in esame.

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