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Risarcimento Danni Vittime della Strada

Come ottenere risarcimento danni per vittime della strada

 

  1. Che cos’è il fondo di garanzia per le vittime della strada?

Il fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito dalla L 990/69, ha la funzione di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli non identificati o privi di idonea copertura assicurativa.

Nel caso di veicolo non identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona.

I danneggiati possono limitarsi a richiedere l’intervento del fondo di garanzia, senza necessità di sottostare ad ulteriori condotte extra-processuali quali la presentazione di una querela contro ignoti o la denuncia alla polizia municipale.

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Il danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto, cioè, non ha nessun onere preventivo di presentare querela o denuncia contro ignoti e non deve attendere l’esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia designata.

L’omessa denuncia non costituisce alcun automatismo circa l’efficacia probatoria.

Per quanto riguarda invece i veicoli non coperti da assicurazione, il fondo risarcisce i danni alle persone e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore ai 500 euro, per la parte eccedente tale soglia.

Il fondo di garanzia, inoltre, agisce anche per ottenere il risarcimento dei danni causati da veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa nonché per i danni causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

Il fondo di garanzia opera su tutto il territorio nazionale servendosi di compagnie assicuratrici designate, le quali sono diverse a seconda delle regioni in cui è avvenuto l’incidente ed hanno la funzione di gestire il sinistro come se il veicolo coinvolto fosse assicurato presso di loro.

Una volta liquidato il danno, il fondo agisce nei confronti del danneggiante, sempre a condizione che questo possa essere identificato, per recuperare quanto pagato.

Le aree di competenza del fondo di garanzia sono state rivedute ed aggiornate dal d.lgs. n. 198 del 6 novembre 2007, il quale ha introdotto anche i danni causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica italiana da un altro stato dello spazio economico europeo avvenuti nel periodo intercorrente fra la data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di trenta giorni, nonché i danni causati da veicoli esteri con targa non più corrispondente allo stesso veicolo.

 

  1. Come si attiva il procedimento di richiesta risarcimento danni nei confronti del fondo di garanzia?

 

Il procedimento che coinvolge il fondo di garanzia si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti danni subiti a causa di un sinistro in cui siano presenti veicoli non identificati o non assicurati.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia assicuratrice designata all’interno della regione in cui il sinistro è avvenuto nonché alla Consap, quale gestore del fondo di garanzia.

Tale richiesta deve contenere l’indicazione dei dati del richiedente, della dinamica dell’incidente, del luogo e dell’ora in cui il sinistro è avvenuto.

E’ consigliabile, data la complessità della materia, che la richiesta di risarcimento venga redatta da un avvocato, il cui onorario dovrà essere corrisposto dall’impresa designata per la liquidazione del danno.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, la compagnia designata deve verificare se effettivamente ricorrono le condizioni richieste, quali la mancanza di assicurazione o la non identificabilità del veicolo.

A tal fine è opportuno sottolineare che, perché si verifichi l’impossibilità di identificare il veicolo, non è necessario che il danneggiante si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto bensì è sufficiente che il danneggiante si sia regolarmente fermato per poi ripartire in un secondo momento.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di risarcimento, la compagnia designata è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento al danneggiato o, in alternativa, a comunicare i motivi per cui la richiesta non viene accolta.

Può essere prevista un’interruzione del termine dei 60 giorni nei casi in cui sia necessario richiedere un’integrazione della documentazione fornita.

Un termine diverso è previsto per il caso particolare di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa: in queste ipotesi, l’azione giudiziaria può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento all’impresa designata.

Qualora la compagnia designata accolga la domanda e proceda alla liquidazione del danno, in un secondo momento andrà ad identificare il danneggiante per ottenere da lui il rimborso di quanto pagato.

Il fondo garanzia vittime della strada, infatti, è tenuto al risarcimento dei danni provocati dal soggetto non assicurato e si sostituisce alla compagnia assicuratrice che sarebbe stata tenuta al pagamento dei danni se solo il responsabile si fosse assicurato.

In pratica, la compagnia designata assume la veste di una sorta di garante ex lege del danneggiante che si sia reso inadempiente all’obbligo di assicurarsi.

La compagnia designata dal fondo garanzia vittime della strada ha a disposizione dieci anni per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chi ha causato l’incidente senza essere assicurato.

Trascorsi i dieci anni, interviene la prescrizione.

 

  1. Su chi grava l’onere della prova?

 

Il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia ha l’onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo. Deve inoltre provare che quest’ultimo è rimasto sconosciuto.

E’ sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente all’autorità competente, le indagini compiute per l’identificazione del veicolo non hanno fornito alcun risultato, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di svolgere indagini ulteriori.

E’ necessario comunque che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente, la quale si realizza mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.

 

  1. Quali sono i tempi di prescrizione del diritto al risarcimento?

 

I termini di prescrizione cambiano a seconda che si tratti di lesioni a persone e cose o di sinistri che abbiano provocato il decesso.

Nel primo caso, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal verificarsi del sinistro.

Nel secondo, invece, si prescrive in dieci anni.

La decorrenza dei termini parte dal momento in cui il sinistro si è verificato.

Si ha interruzione dei termini quando la denuncia del sinistro viene portata a conoscenza dell’impresa designata e della Consap.

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Un commento

  1. Ho avuto un incidete 5 mesi fa con danni per la mia auto di € 2000.00 e ancora non ho ricevuto il

    risarcimento quanto tempo devo aspettare per essere pagato ? a chi mi dovrei rivolgere qui a Catania, per

    sollecitare ho cercato un perito ma niente…….grazie fatemi sapere

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