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Come ottenere risarcimento per aggressione verbale

Come ottenere risarcimento per aggressione verbale

risarcimento danni per aggressione verbale

In quali casi l’aggressione verbale è considerata ingiuria?

Si parla di ingiuria quando l’offesa verbale all’onore o al decoro di una persona viene rivolta direttamente alla stessa.
Requisito essenziale, quindi, è che la persona offesa sia effettivamente presente e diretta destinataria delle parole offensive.
La presenza dell’offeso è l’elemento decisivo per poter distinguere l’ingiuria dalla diffamazione.
Non è sempre facile poter delimitare nettamente il confine fra onore e decoro. In linea generale, comunque, l’onore può essere inteso come l’insieme delle condizioni da cui dipende il valore sociale di una persona.
Per decoro, invece, si intende il complesso delle doti fisiche, intellettuali e sociali della persona.

In cosa si distingue l’ingiuria dalla diffamazione?

L’art 595 c.p. stabilisce che commette reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui.
Ai fini dell’integrazione della fattispecie, quindi, la persona offesa non deve essere presente o comunque non deve essere in grado di percepire l’offesa stessa.
Ratio essenziale del reato di diffamazione è la tutela dell’onore, inteso come stima che il soggetto riscuote presso la comunità.
Si tratta di un reato a forma libera, ossia la condotta diffamante può essere posta in essere mediante varie modalità che siano idonee alla comunicazione fra più persone.
Per pluralità di persone non si intende necessariamente la compresenza spaziale di più soggetti bensì una continuità del fatto.
Costituiscono aggravanti del reato di diffamazione le seguenti ipotesi: l’attribuzione di un fatto determinato ad un soggetto (il che rende ancor più credibile l’opera di diffamazione) e l’aver arrecato l’offesa a mezzo stampa, pubblicità o atto pubblico.

3. Come viene punita l’ingiuria?

Il recente D. Lgs n. 7/2016 ha depenalizzato, insieme ad altri reati, il reato d’ingiuria, mantenendo in vigore esclusivamente le sanzioni economiche da determinarsi in sede civile.
Prima dell’entrata in vigore di tale decreto, l’ingiuria costituiva un reato punibile con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 516 euro.
La vittima dell’offesa poteva sporgere querela ai carabinieri o depositare tale atto alla Procura della Repubblica.
Prima della riforma, l’ingiuria era un reato previsto dall’art 594 del codice penale ed era inserito fra i delitti contro l’onore, al pari della diffamazione.
Attualmente, invece, è possibile agire intentando, tramite conferimento di delega ad un avvocato, una causa ordinaria di tipo civile e, in base all’importo richiesto a titolo di risarcimento, sarà competente il giudice di pace (per importi fino a 5000 euro) o il tribunale (per importi superiori a 5000 euro).
L’ingiuria, in base alla disciplina attuale, produce un duplice effetto: obbliga al risarcimento del danno verso il soggetto offeso ed obbliga al pagamento della sanzione civile verso lo Stato.

4. Su chi grava l’onere della prova?

L’onere della prova è a carico di chi intraprende il giudizio pertanto spetterà alla vittima dell’ingiuria dimostrare il danno subìto.
Questa sarà chiamata ad effettuare una stima circa l’offesa ricevuta e, laddove manchino elementi certi, il giudice effettuerà una valutazione equitativa.
L’azione di risarcimento dei danni derivanti da ingiuria è soggetta all’ordinario termine di prescrizione di cinque anni (trattandosi di illecito extracontrattuale).
Se l’offeso non intenta una causa civile, il colpevole dell’ingiuria resta impunito e non paga alcuna sanzione. Questo perché il comportamento ingiurioso può essere punito solo su istanza di un privato, trattandosi di un illecito civile, e non direttamente dallo Stato su sua iniziativa.

5. In quali casi l’aggressione verbale integra la fattispecie di reato?

L’aggressione verbale è considerata reato e viene punita tramite condanna penale nelle seguenti ipotesi:
– In caso di minaccia, intesa come promessa di un male futuro ed ingiusto,
– In caso di aggressioni reiterate e violente.
L’ingiuria, nella maggior parte dei casi, si accompagna al reato di minaccia, il quale non ha subito alcuna depenalizzazione.
Ciò implica che si avranno due procedimenti paralleli e, allo stesso tempo, autonomi: quello civile per l’ingiuria e quello penale per la minaccia.

Che cosa si intende per <<minaccia>>?

La minaccia, per potersi dire tale, deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori in chi la subisce, a prescindere dal fatto che il turbamento emotivo si realizzi veramente o meno.
Si ha comunque minaccia anche quando il male prospettato non è riferito ad un preciso momento ben identificabile.
Per poter valutare se effettivamente sussista minaccia, poi, è necessario valutare il rapporto esistente fra le parti.
La norma di riferimento è l’art 612 c.p., il quale punisce con la multa fino ad euro 51, in seguito a querela presentata dalla persona offesa, chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto.
Il reato di minaccia ha carattere di pericolo e spesso costituisce l’antefatto di reati ben più gravi, quali le lesioni personali o l’omicidio.
Perché si configuri il reato di minaccia, non è necessario che l’intimidazione sia pronunciata in presenza della persona offesa bensì è sufficiente che questa ne sia venuta a conoscenza, anche indirettamente attraverso terze persone.

La diffusione delle nuove tecnologie ha favorito la diffusione di nuove fattispecie di aggressione verbale?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8328 del 1 marzo 2016, ha affrontato il tema della rilevanza penale dei contenuti aventi carattere diffamatorio su internet e, in particolare, sui social network.
Il caso di specie riguardava un commissario straordinario della Croce Rossa, la cui reputazione era stata offesa su facebook con messaggi eloquenti di vari soggetti, compreso l’imputato.
La Cassazione ha individuato nel caso di specie una forma di diffamazione aggravata dal momento che il messaggio poteva essere letto da un numero indeterminato di soggetti in poco tempo.
Il web, soprattutto dopo l’avvento dei social network, non può essere considerato come una zona franca del diritto bensì come una realtà in cui si realizza la personalità del singolo individuo.
Non è consentito utilizzare espressioni offensive che, a causa della capacità di diffusione del mezzo, divengono necessariamente diffamatorie.
E’ chiaro che la possibilità di pubblicare in tempo reale, da parte di chiunque, notizie è potenzialmente fonte di abusi conseguenti all’uso di espressioni diffamatorie ed ingiuriose.
Oltre all’ordinaria tutela risarcitoria, quindi, trovano applicazione nel caso di specie anche ulteriori controlli di tipo preventivo, primo fra tutti l’oscuramento del sito web.

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Un commento

  1. LINDA BRABANT 3391321324

    sono stata umiliata, offesa, calpestata la mia dignità di donna persona dal proprietario di casa non solo a provato a darmi un calcio nnon è riuscito a provato a darmi uno schiafo al rovescio me sono scanzata si è fermato perché lo colpito sull’avvanbraccio ma era rosso di rabbia che fare

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