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Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio – art. 363 c.p.

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio – art. 363 c.p.

Il testo della legge:

“Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.”

Descrizione del reato:

Il reato di cui all’art. 363 può essere commesso solo dell’incaricato di un pubblico servizio (concetto diverso dal pubblico ufficiale) e quindi è un reato che può essere perpetrato solo dall’intraneus.

Come abbiamo visto, la denuncia è uno degli strumenti tramite i quali l’autorità giudiziaria può conoscere della notizia di reato. Omettere un simile dovere costituisce, per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di un pubblico servizio, un delitto contro l’amministrazione della giustizia.

Anche il ritardo nella trasmissione della denuncia può configurare il reato di cui all’art. 362 codice penale, quando non sia giustificato e quando possa sensibilmente incidere negativamente sulle possibilità successive di perseguire il reato.

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