OMICIDIO STRADALE
Con la legge n. 41 del 23 marzo 2016 è stato inserito nel codice penale l’art. 589 bis, che prevede e
punisce il delitto di omicidio stradale.
La legge in questione, in realtà, non introduce una nuova fattispecie delittuosa, ma dà una migliore
specificazione del reato di omicidio colposo già disciplinato dall’art. 589 c.p.
In sostanza, l’art. 589 bis c.p. rappresenta una norma speciale, rispetto a quella generale già contenuta nell’art. 589 c.p. che, al secondo comma, prevedeva un aggravamento della pena quando il delitto fosse stato commesso in violazione delle norme del Codice della Strada da soggetto in stato di ebrezza o alterato da sostanza stupefacente (comma abrogato proprio dalla legge n. 41/2016).
Dunque, se prima della legge in esame l’omicidio stradale rappresentava un’ipotesi aggravata del
reato di omicidio colposo, con la nuova disciplina è divenuto un reato autonomo.
Cosa prevede il testo della norma.
L’art. 589 bis c.p. recita testualmente:
“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente
degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni
per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1,
lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica
ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,
cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque
a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o
superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita,
cagioni per colpa la morte di una persona;2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto
al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia
in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la
morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non
munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore
sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione
o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone,
ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può
superare gli anni diciotto.
Le diverse fattispecie di omicidio stradale.
La norma in esame prevede, in maniera specifica e dettagliata, diverse fattispecie di omicidio stradale:
- Al primo comma viene sanzionato, con la reclusione da due a sette anni, l’omicidio colposo
commesso con violazione delle norme del C.d.S. (invero, la stessa pena già prevista dall’art. 589 c.p.). - Il secondo comma contiene una fattispecie di omicidio colposo aggravato, ossia quello commesso
da persona in stato di ebrezza alcolica superiore a 1,5 g/l o di alterazione dovuta all’assunzione di
sostanza stupefacente (in questo caso la reclusione va da otto a dieci anni, con un minimo edittale
molto elevato). - Un’ulteriore ipotesi è prevista per chi commetta il reato in stato di ebrezza, ma con un tasso
alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: la sanzione comminata è, nel minimo edittale, più lieve della
precedente, da cinque a dieci anni. - Altre ipotesi sono l’eccesso di velocità, l’attraversamento con semaforo rosso, la circolazione
contromano o l’inversione del senso di marcia in prossimità di curve o dossi, ed infine il sorpasso in
prossimità di attraversamento pedonale: in tutti questi casi la pena prevista è la reclusione da cinque
a dieci anni. - Altra fattispecie è quella dell’omicidio stradale commesso da chi guidi mezzi pesanti in stato di
ebrezza; in questo caso, anche qualora il tasso alcolemico non superi l’1,5 g/l, la pena prevista è lareclusione da otto a dieci anni (la medesima prevista per il tasso superiore a 1,5 g/l); l’autista di mezzo pesante trovato ubriaco, non beneficerà della pena più lieve, da cinque a dieci anni, prevista dal 4° comma. - E’ altresì prevista una circostanza aggravante (le pene sono aumentate per chi si trovi alla guida privo della patente di guida o dell’assicurazione) e una attenuante (in caso di concorso di colpa della vittima).
- Ultima ipotesi è l’omicidio stradale plurimo; in questo caso la reclusione può arrivare sino ad anni diciotto.
Altra novità è rappresentata dall’arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi più gravi, punite con la reclusione da otto a dieci anni.
Revoca della patente di guida.
Oltre all’inasprimento della pena in caso di omicidio stradale, la legge 41/2016 ha introdotto anche
la revoca automatica della patente in caso di condanna o di patteggiamento.
Il documento di guida può essere recuperato solo dopo che siano decorsi 15 anni, termine raddoppiato
se il conducente che ha cagionato l’omicidio stradale si è dato alla fuga.
Evoluzione della disciplina dell’omicidio stradale.
Il testo originario dell’art. 589 c.p. era composto da due soli commi, uno per l’omicidio colposo ed
uno per l’omicidio colposo plurimo. Nulla in merito all’ipotesi specifica di violazione delle norme
del C.d.S.
Con la legge11 maggio 1966, n. 296 fu inserita la previsione che sanzionava più gravemente il reato
di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (aumentando
in realtà solo il minimo edittale dai sei mesi previsti dal 1°comma per l’omicidio colposo “semplice”,
ad un anno per l’ipotesi di cui al nuovo comma).
Successivamente la L. 21 febbraio 2006, n. 102 ha rivisto i limiti edittali, innalzando il minimo da
uno a due anni.
Bisognerà attendere il 2008 (L. 23 maggio 2008 n. 92 conv. con modif. dalla L. 24 luglio n. 125) per
vedere il massimo edittale della pena passare da cinque a sette anni, ma soprattutto per l’introduzione
di un nuovo comma che punisca la condotta di chi commetta il reato di omicidio colposo non come
conseguenza di una generica violazione del C.d.S. ma, specificamente, guidando in stato di ebrezza
o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo pene da tre a dieci anni.
Il fatto che negli ultimi anni si sia assistito ad un incremento di fatti di omicidio colposo in ambito
stradale, probabilmente derivati da una condotta di guida sempre meno responsabile (si pensi all’uso
del telefonino, alla velocità elevata, oltre ai casi di soggetti in stato di alterazione alcolica e/o
psicotropa) unitamente all’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno, ha portato il legislatore a
disciplinare in maniera specifica tale ipotesi delittuosa, introducendo l’art. 589 bis c.p. ed inasprendo
le sanzioni, anche al fine di ottenere una maggiore efficacia deterrente.
La “colpa” nell’omicidio stradale.
In sede di discussione sull’introduzione dell’omicidio stradale nel nostro ordinamento, si è discusso
dell’eventualità di punire tale delitto a titolo di dolo eventuale.
A tal proposito occorre affrontare la questione della sottile distinzione tra colpa cosciente e dolo
eventuale.
Si ha “colpa cosciente” quando l’agente, pur rappresentandosi l’astratta possibilità di realizzazione
dell’evento dannoso, ritiene che questo non si verificherà (c.d. non-volizione) poiché ritiene di poterlo
evitare. Tipico esempio è quello dell’automobilista che tiene una velocità elevata convinto che grazie
alla propria abilità alla guida eviterà incidenti.
Nel caso di “dolo eventuale”, invece, vi è l’accettazione del rischio: l’automobilista non vuole che
l’evento si verifichi (come nel dolo volontario), ma accetta il rischio del suo verificarsi; ecco perché
si parla di dolo eventuale, che è più grave della colpa cosciente ma meno grave del dolo volontario
(in questo caso l’agente vuole che l’evento si verifichi).
La collocazione del nuovo art. 589 bis c.p., che segue l’art. 589 sull’omicidio colposo, lascia intendere
che l’omicidio stradale sia punito a titolo di colpa (altrimenti, il legislatore avrebbe dovuto introdurre
un 575 bis).
Del resto, il discrimine tra colpa cosciente e dolo eventuale è molto sottile, e l’indagine nel caso
specifico è molto complessa; difficile appurare con assoluta certezza se l’automobilista, nel momento
in cui si pone alla guida alterato dall’assunzione di alcol e/o droghe, si rappresenti o meno la
possibilità di verificazione dell’evento dannoso, e se accetti o meno il rischio; al contrario, proprio lo
stato di alterazione potrebbe indurre il soggetto a non avere neppure l’astratta percezione della
verificazione del fatto, e la sensazione di onnipotenza tipica dello stato di assuefazione da alcol e/o
droghe potrebbe addirittura portare l’agente ad escludere ogni rischio, rendendo impossibile
l’applicabilità del dolo eventuale, e quindi il sanzionamento dell’omicidio stradale come volontario
per dolo eventuale.