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Risarcimento danni per fulmini

La compagnia fornitrice dell’energia elettrica è tenuta al risarcimento dei danni?

La sentenza n. 1089 del Giudice di Pace di Palermo del 2016 ha stabilito che i danni derivanti da fulmini o da sbalzi di corrente non debbano ricadere esclusivamente sul proprietario bensì anche sulla compagnia fornitrice di energia.

La società elettrica, infatti, non può esimersi dal risarcimento dei danni adducendo il fatto che il temporale sia una forza maggiore ed imprevedibile contro la quale non ha alcun potere di controllo.

Ciò che il gestore ha la possibilità di provare, invece, è il fatto che il blackout sia stato provocato da un caso fortuito diverso da un normalissimo (e prevedibile) aumento di tensione.

In particolare il fulmine ed il temporale non rappresentano una causa di forza maggiore idonea ad esonerare la società da qualsiasi forma di responsabilità.

I fenomeni temporaleschi, infatti, si presentano con cadenza piuttosto regolare in natura.

Possono essere inquadrati come causa di forza maggiore soltanto quando la società fornitrice di energia elettrica riesce a dimostrare che lo sbalzo di tensione è stato determinato da circostanze che esulano dal proprio dovere di custodia.

In sintesi, è compito della società quello di prevedere fenomeni atmosferici “normali” e di fare in modo che i temporali non provochino sbalzi di tensione.

Risarcimento danni per fulmini

risarcimento danni per fulmini

Come si può tutelare il consumatore in caso di blackout?

Quando si verifica un’ipotesi di blackout che determina sbalzo e guasto delle apparecchiature, il cliente dovrebbe appuntare la data e l’orario dell’accaduto e la durata del disservizio.

Dopodiché è necessario segnalare quanto avvenuto tramite l’inoltro, alla società fornitrice, di apposito reclamo.

I siti dei gestori generalmente offrono apposita modulistica online per procedere alla segnalazione ma, qualora questa non sia disponibile, è sempre consigliabile inviare una PEC o comunque una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Gli operatori, a questo punto, saranno tenuti a registrare la segnalazione nel cosiddetto registro delle interruzioni di servizio, il quale è soggetto alla vigilanza dell’Autorità per l’Energia.
Tale registrazione è importante in quanto vale come prova dell’avvenuta denuncia.

Cosa succede dopo la ricezione del reclamo da parte della compagnia?

Il fornitore di energia elettrica ha 40 giorni per rispondere.

Nella risposta il gestore cita le motivazioni che hanno causato le interruzioni verificatesi.

La società è tenuta a risarcire i danni arrecati agli utenti ma è necessario che l’utente dimostri, esibendo fatture e/o preventivi di riparazione, l’entità dei danni subiti.

In caso contrario sarà possibile adire l’autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto.

Purtroppo capita spesso che il fornitore, appellandosi a particolari condizioni contrattuali generalmente sconosciute agli utenti, si sottragga al risarcimento, anche parziale, dei danni lamentati.

Succede poi che l’utente talvolta non abbia le necessarie competenze tecniche per poter effettivamente dimostrare il nesso fra interruzione di corrente e danno registrato.

E’ difficile ottenere il risarcimento soprattutto nelle ipotesi in cui il danno viene lamentato da un unico condomino o comunque da un solo utente in tutta la zona interessata dall’interruzione.

In questi casi, infatti, la compagnia tende ad orientarsi nel senso che il danno dipenda da un apparecchio già difettoso e non dallo sbalzo avvenuto sulla rete.

La liberalizzazione del mercato dell’energia costituisce un problema ulteriore?

Per gli utenti che optano per il libero mercato dell’energia, la possibilità di ottenere congruo risarcimento danni è ancora più remota.

Le figure coinvolte, infatti, in questo caso sono due: la società con cui si è stipulato il contratto per l’erogazione di energia ed il distributore, ossia il gestore della rete nella zona in cui l’utente abita.

In caso di blackout è complicato capire a quale delle due figure il cliente debba rivolgersi e se la responsabilità ricada sul distributore o sul venditore.

L’Autorità per l’energia prevede che il cliente debba presentare reclamo dapprima al venditore.

La situazione, tuttavia, non è completamente chiara in quanto alcune società ritengono che, in questi casi, il cliente dovrebbe preferibilmente rivolgersi al distributore locale, il quale è anche il proprietario del contatore.

Sarebbe necessario chiarire una volta per tutte il punto in modo che il cliente non debba essere continuamente rimbalzato da una figura all’altra.

Cosa può fare il cliente che non ritenga soddisfacente la risposta fornita dalla società?

L’utente, laddove non ritenga soddisfacente la risposta resa dal fornitore di energia elettrica, ha la possibilità di rivolgersi allo sportello del consumatore appositamente istituito presso l’Autorità Garante per l’Energia.

Per rivolgersi allo sportello in questione è sufficiente l’invio di un modulo di contestazione tramite mail o mediante posta o fax.

Presupposto necessario per potersi rivolgere all’Autorità Garante per l’Energia è quello di aver già provveduto ad inviare reclamo al fornitore.

L’intervento dell’autorità, in sintesi, può essere richiesto soltanto se la società non ha fornito alcuna risposta entro il termine di 40 giorni dal reclamo o se la risposta fornita è insoddisfacente.

E’ possibile stipulare una polizza assicurativa?

In ragione delle esigue possibilità di ottenere un risarcimento danni direttamente dalla società fornitrice di energia, potrebbe essere opportuno stipulare un’apposita polizza assicurativa.

Talvolta capita che la stipula della polizza sia direttamente proposta dalla società erogatrice.
In via generale la garanzia per i fulmini copre i danni che il fulmine stesso determina nel colpire i beni assicurati, potendosi trattare anche di scoppio o di bruciatura.

Il risarcimento dei danni varia a seconda della durata del blackout?

Se il fulmine causa un’interruzione di energia elettrica che si protrae per un periodo superiore alle 8 ore, è previsto un rimborso automatico in bolletta per tutti gli utenti coinvolti dal disservizio.

Non è chiaro, tuttavia, se le società erogatrici provvedano effettivamente al rimborso in bolletta o se tale rimborso sia comunque subordinato all’invio di un espresso reclamo.

L’importo che viene automaticamente accreditato varia a seconda della categoria di utenza.
Per le utenze domestiche, ad esempio, l’indennizzo è di 30 euro per il superamento dei termini più altri 15 euro per ogni 4 ore di ritardo, fino a raggiungere un massimo di 300 euro.

Per le utenze non domestiche, invece, è previsto un indennizzo maggiore che può essere compreso fra 150 e 1000 euro.

L’indennizzo dovrebbe essere accreditato nella bolletta immediatamente successiva al verificarsi dell’evento dannoso.

 

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Informazioni su Sara S.

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Un commento

  1. LA GIURISPRUDENZA E’ UNA MATERIA COMPLESSA SICURAMENTE CI SONO BRAVI PROFESSIONISTI NEL SETTORE MA ANCHE CON L’INTASAMENTO DI LAVORO NEI TRIBUNALI MOLTO SPESSO LE SENTENZE SI POSTICIPANO ANCHE DI MOLTI ANNI ,FORSE NEGLI ALTRI PAESI EUROPEI E’ DIVERSO,MA BISOGNA CONTINUARE AD AVER FIDUCIA NELLA LEGGE.

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