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Sequestro di persona – Art 605 c.p.

Il sequestro di persona consiste nel privare taluno della libertà personale, è disciplinato dall’art.605 e trova la sua collocazione nel LIBRO II del codice penale “Dei delitti in particolare”, al Titolo XII, Capo III, Sezione II “Dei delitti contro la libertà personale”.

Sequestro di Persona

art. 605 codice penale

sequestro di persona

E’ un reato permanente, si consuma al momento in cui ha inizio la privazione della libertà e cessa col finire dello stato in cui è posta la vittima.

Il tentativo è senz’altro ammissibile.

E’ sufficiente il dolo generico; l’articolo non prevede alcun movente rispetto all’azione dell’agente se non al fine di cambiare il titolo del reato (se compie il fatto al fine di estorsione, egli risponderà del reato più grave previsto dall’art. 630 c.p.).

Il delitto di sequestro di persona lede la libertà materiale e fisica dell’individuo (intesa come libertà di locomozione e di agire) che rappresenta la condizione primaria per l’esercizio di tutte le altre libertà che vengono concesse dall’ordinamento giuridico alla persona e per questo motivo trova il proprio fondamento nell’esigenza di garantire la libertà personale di movimento dei soggetti, intesa come libertà da misure coercitive o imposte, e di tutelarla da qualsiasi forma di abuso o di pregiudizio.

Il delitto in esame configura una tipica fattispecie a forma libera che, per la sua integrazione, non richiede l’uso di mezzi particolari, ma può essere commesso nei modi e con i mezzi più vari.

Pertanto, la privazione della libertà personale della vittima può essere provocata non solo con l’uso di violenza fisica o di minaccia, ma anche con l’inganno.

Per minaccia s’intende la prospettazione di un male ingiusto e di notevole intensità ed è penalmente rilevante, anche se non accompagnata da altri mezzi coercitivi, quando per la forza intimidatrice di cui è portatrice sia tale da impedire la libertà di movimento della vittima.

Il reato, inoltre, è perpetrabile anche attraverso l’induzione in errore di un soggetto diverso dalla vittima come nel caso di chi, fraudolentemente, ottenga dall’autorità competente un provvedimento idoneo a sottoporre la vittima a un trattamento sanitario obbligatorio pur in assenza dei necessari presupposti legali.

Il sequestro di persona comporta un controllo sulla vittima che può consistere in una coercizione personale fisica propria (legando mani e piedi o incatenando) o impropria (ipnotizzando o narcotizzando), in una vigilanza minacciosa (puntando le armi sugli ostaggi), in un inganno (inducendo la vittima ad auto privarsi della propria libertà, a restare fermo a letto facendogli credere di essere gravemente malato o chiuso in casa prospettandogli l’inventato pericolo, uscendo, di contrarre malattia epidemica) o in un impedimento materiale all’interno di uno spazio con altro mezzo non violento né fraudolento (chiudendo a chiave la porta della stanza in cui si trova la vittima).

Il reato è configurabile in ogni caso di dissenso presunto della vittima alla limitazione della propria sfera della libertà personale, indipendentemente dalla possibilità fisica che egli abbia di esprimere tale dissenso e può essere perpetrato sia a danno dell’individuo sano, cosciente e capace di esprimere il proprio aperto dissenso, sia a danno di individui privi di autonoma capacità di locomozione o incapaci che devono essere sempre e comunque salvaguardati nella libertà da misure coercitive sul corpo, indipendentemente dalla consapevolezza che possono avere di queste.

Infine, il delitto in questione si ritiene configurabile anche nei confronti dei detenuti, qualora venga ad essere ulteriormente limitata la sfera di movimento ad essi consentita.

L’art. 605, al primo comma, stabilisce che chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

Occorre rilevare che la privazione non deve necessariamente essere assoluta e tale da rendere impossibile l’auto liberazione del soggetto, essendo infatti sufficiente che la libertà personale venga limitata o che comunque sia relativa e quindi tale da non consentire un facile superamento degli ostacoli interposti.

Sequestro di persona aggravato

Al secondo comma stabilisce che il reato è aggravato se il fatto è commesso in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge o da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, e prevede l’applicazione della pena della reclusione da uno a dieci anni.

Sequestro di persona su minore

Il pacchetto sicurezza (L. 15-07-2009, n. 94) ha introdotto, al terzo comma, ulteriori ipotesi aggravate che prevedono l’applicazione della pena della reclusione da tre a dodici anni se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore e l’applicazione della pena della reclusione da tre a quindici anni se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero.

Il quarto comma stabilisce altresì che si applica la pena dell’ergastolo se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato. La morte rappresenta un’aggravante oggettiva del delitto, che si esclude solo quando si tratti di evento eccezionale ed imprevedibile. Infine, al quinto comma, il pacchetto sicurezza ha introdotto la previsione dell’applicazione di circostanze attenutati.

Le pene previste dal terzo comma, infatti, sono diminuite fino alla metà se l’imputato si adoperi attivamente affinché il minore riacquisti la propria libertà, mostrando la propria volontarietà nell’atto che non deve essere assolutamente conseguenza di fattori esterni, come ad esempio la fuga del sequestrato, l’attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e affinché non vengano commessi ulteriori fatti di sequestro di minore.

Rapporto con la violenza privata

Per quanto attiene al rapporto tra sequestro di persona e violenza privata, i due reati presentano in comune l’elemento materiale della costrizione, ma si differenziano tra loro per il diverso ambito di incidenza della violenza o minaccia sulla sfera di libertà del soggetto. Seppure la differenza è sottile, nella violenza privata la lesione della libertà è circoscritta ad un singolo atto del processo di autodeterminazione, mentre nel sequestro di persona la limitazione concerne tutta la zona della libera locomozione in relazione ad una molteplicità di movimenti.

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