La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16371 del 20 aprile 2016, si è occupata del reato di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” (art. 639 c.p.) e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’ art. 131-bis c.p., introdotta recentemente (2015) nel nostro codice penale.
La vicenda trae origine dall’intervento della Polizia di Milano, il 20 giugno 2011, nei confronti del writer Manu Invisible, mentre stava dipingendo un panorama notturno dei Navigli in un sottopassaggio ferroviario in zona Lambrate. Il ragazzo era stato così coinvolto in un procedimento penale per l’indicato reato poichè aveva scritto su di un muro collocato sulla strada pubblica con delle bombolette spray.
Street Art è un reato?
L’art. 639 c.p. stabilisce, infatti, che “chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio”.
Peraltro, occore rilevare che la Cassazione ha già più volte distinto il reato in esame da quello di danneggiamento: infatti “il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del «deterioramento», da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un’autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell’integrità del veicolo, in quanto inidonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione)” (così Cass. n. 22370/2002).
Infatti “l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 639 codice penale, che costituisce una forma lievissima di quella prevista dall’art. 635 stesso codice, tende alla tutela della proprietà e più precisamente ad evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l’imbrattamento di una cosa che gli appartiene; invece col disposto dell’art. 663 c.p. si è inteso punire la violazione di una specifica limitazione che il legislatore ha posto all’attività privata a tutela dell’attività di polizia della pubblica autorità. Pertanto, nel caso che sui muri esterni di un edificio siano vergate delle scritte con vernice, sussiste concorso formale dei due predetti reati” (così Cass. n. 20/1972).
Tornando al caso in esame, secondo gli Ermellini, l’ imbrattamento operato mediante bombolette spray di disegni su di una parete già in stato di fatiscenza non integra il reato di cui all’art. 639 comma 2 c.p. La Corte avalla, pertanto, la decisione di secondo grado della Corte di Appello di Milano, secondo la quale la circostanza che la parete in questione fosse già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti aveva indotto l’imputato a voler intervenire al fine di abbellirne la facciata. Si trattava, pertanto, non di un’ opera dannosa ma, al contrario, di una sorta di intervento riparatore, avendo il writer realizzato ” un’opera di oggettivo valore artistico “.
Peraltro, quest’ultimo era già noto in città per le sue doti di artista, avendo anche vinto in passato un premio per la rivalutazione di una piazza.
I Writer vengono puniti penalmente?
I Supremi Giudici hanno pertanto stabilito che, nonostante il fatto commesso dallo street artist fosse effettivamente configurabile in astratto come reato, nel caso di specie non fosse punibile per la sua particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., in ragione del fatto che che il muro era già stato deturpato da ignoti e quindi l’intervento dell’artista non aveva cagionato alcun ulteriore danno.
Il giudizio di particolare tenuità del fatto, infatti, come previsto dalla causa di non punibilità disciplinata dall’ art. 131-bis c.p., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l’esiguità del danno e la non abitualità del comportamento, dovendo peraltro i primi due elementi costitutivi valutarsi secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. Si tratta, in altre parole, di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. Di conseguenza, la prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie costituisce una valutazione alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni
La pronuncia segna un punto fondamentale nella trattazione della questione dei rapporti giuridici tra il fenomeno della street art e il diritto penale, destinata a fare scuola. Non sono pochi, infatti, i casi di writers anche famosi coinvolti in procedimenti penali per il reato di cui all’art. 639 c.p.: da ultimo, si ricorda la vicenda che ha coinvolto la street artist di fama internazionale Alice Pasquini (il cui nome d’ arte è Alicè), imputata per alcuni suoi disegni realizzati sui muri della città di Bologna. Il provvedimento di fermo che l’ ha coinvolta aveva provocato ampie discussioni nella collettività cittadina, tanto che, nei giorni successivi al provvedimento, gli abitanti di Bologna avevano anche organizzato una manifestazione in suo sostegno e solidarietà per le strade della città.