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Uso legittimo delle armi – art. 53 codice penale

Uso legittimo delle armi – art. 53 codice penale

Il testo della legge:

“Uso legittimo delle armi. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.”

Descrizione dell’articolo:

Quella prevista dall’art. 53 del codice penale è un esimente (o anche scriminante o causa di giustificazione) ossia una circostanza, verificatasi la quale, chi commette il fatto che costituisce reato non viene punito perché in quello specifico caso e al verificarsi di determinate condizioni  quel fatto non costituisce reato per l’ordinamento.

L’uso legittimo delle armi è concesso ai pubblici ufficiali o anche al privato quando la loro azione è richiesta dai primi.

L’uso legittimo delle armi, concesso al pubblico ufficiale nell’esercizio del proprio ufficio, è lecito solo in due casi:

  1. Per vincere una resistenza attiva (la fuga all’intimazione dell’alt della polizia è una mera resistenza passiva e non giustifica l’uso delle armi tranne in materia di reati di contrabbando, passaggio abusivo delle frontiere, custodia di detenuti);
  2. Per respingere una violenza.

La scriminante è strettamente legata al principio di proporzionalità per cui la difesa deve essere proporzionata, nei mezzi, all’offesa ricevuta.

Può ravvisarsi l’esimente putativa quando vi è un errore sulla situazione di fatto (quando ad esempio l’agente di polizia crede di trovarsi in una situazione che la legge include in quelle previste dall’art. 53 c.p.).

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