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Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate – art. 290 codice penale

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate – art. 290 codice penale

Il testo della legge:

Descrizione del reato:

Il reato di cui all’art. 290 codice penale punisce con la multa chi vilipende la Repubblica, le istituzioni e le Forze Armate. Per vilipendio si intendono tutte quelle espressioni offensive e denigratorie che esprimono disprezzo verso l’istituzione tutelata.

Il reato non si configura quando le espressioni rientrano nel diritto di critica e di cronaca ossia quando si riferiscono a fatti oggettivamente accaduti e descritti nella loro veridicità.

Per la configurazione del reato è richiesto il dolo generico non rilevando i motivi per cui si è agito.

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