Vizio totale di mente – art. 88 codice penale
Il testo della legge:
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.
Descrizione del reato:
L’art. 88 del codice penale esclude la imputabilità dell’infermo di mente. Anche se il titolo dell’articolo potrebbe ingannare, in realtà, non solo l’infermità psichica esclude l’imputabilità ma anche quella fisica qualora scemi grandemente la capacità di intendere e volere dell’agente.
Il concetto di infermità e la sua gravità ai fini della non imputabilità dell’agente deve essere accertato tramite perizia e deve consistere in uno stato patologico serio.
Gli stati emotivi e passionali (come ad esempio la rabbia, la gelosia, etc) non rientrano, di regola, nelle cause che scemano grandemente la capacità di intendere e volere, tranne se sono il frutto di una patalogia seria e conclamata.
Il malore improvviso (ad esempio quello che potrebbe accusare una persona alla guida) anche se temporaneo potrebbe rientrare nella fattispecie di cui all’art. 88 codice penale.