Abbandono di persone minori o incapaci – art. 591 codice penale
Dei delitti contro la persona.
Dei delitti contro la vita e l’incolumità personale.
Il testo della legge.
Descrizione del reato:
Questa fattispecie di reato tutela le persone incapaci (quelle che lo sono per le particolari condizioni psico-fisiche), gli anziani e i minori.
La tutela prevista vuole evitare tutte quelle circostanze di abbandono, anche solo momentaneo, da parte di chi ne ha un obbligo o dovere di assistenza, cura e vigilanza.
Il reato di cui sopra è un reato di pericolo, questo significa che anche il solo venirsi a creare di una situazione di fatto potenzialmente pericolosa per l’incolumità fisica dell’incapace, rientrerebbe nell’ipotesi di reato analizzata. Anche se l’incapace, l’anziano e il minore non riportano nessun danno.
Per la configurazione del reato è necessario che l’agente abbia avuto la consapevolezza di abbandonare l’incapace e di metterlo in pericolo con la propria condotta.
Esempi di casi che vi rientrano:
- L’autista dello scuolabus che abbandona i piccoli scolari sull’autobus per recarsi in una tavola calda;
- Il genitore che si allontana da casa lasciando il minore a se stesso;
- Il personale infermieristico di una casa di cura che allontanandosi dagli infermi li lascia in scarse condizioni igienico/sanitarie.