Home / Diritto Penale / Abbandono di persone minori o incapaci – art. 591 codice penale

Abbandono di persone minori o incapaci – art. 591 codice penale

Abbandono di persone minori o incapaci – art. 591 codice penale

Dei delitti contro la persona.

Dei delitti contro la vita e l’incolumità personale.

Il testo della legge.

Descrizione del reato:

Questa fattispecie di reato tutela le persone incapaci (quelle che lo sono per le particolari condizioni psico-fisiche), gli anziani e i minori.

La tutela prevista vuole evitare tutte quelle circostanze di abbandono, anche solo momentaneo, da parte di chi ne ha un obbligo o dovere di assistenza, cura e vigilanza.

Il reato di cui sopra è un reato di pericolo, questo significa che anche il solo venirsi a creare di una situazione di fatto potenzialmente pericolosa per l’incolumità fisica dell’incapace, rientrerebbe nell’ipotesi di reato analizzata. Anche se l’incapace, l’anziano e il minore non riportano nessun danno.

Per la configurazione del reato è necessario che l’agente abbia avuto la consapevolezza di abbandonare l’incapace e di metterlo in pericolo con la propria condotta.

Esempi di casi che vi rientrano:

  1. L’autista dello scuolabus che abbandona i piccoli scolari sull’autobus per recarsi in una tavola calda;
  2. Il genitore che si allontana da casa lasciando il minore a se stesso;
  3. Il personale infermieristico di una casa di cura che allontanandosi dagli infermi li lascia in scarse condizioni igienico/sanitarie.
Vota questo Articolo:
[Totali: 0 Media: 0]

Informazioni su Luigi Arcovio

Leggi Anche

affidamento in prova servizi sociali

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

L’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione ed è disciplinata …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *