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Uso di atto falso – art. 489 codice penale

Uso di atto falso – art. 489 codice penale

Il testo della legge:

Descrizione del reato:

Il reato di cui all’art. 489 codice penale è un reato istantaneo che consiste nell’uso di un documento o di un altro tipo di atto che si sa falso (indipendentemente da chi ne ha prodotto la contraffazione). Il reato si consuma per la semplice esibizione dell’atto falso. L’atto falso deve trarre in inganno non essendo punibile chi utilizza il falso grossolano e riconoscibile. Se la falsità riguarda scritture private è necessaria la presenza del dolo specifico ossia del fine di procurare a se o ad altri un vantaggio.

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