Vizio parziale di mente – art. 89 codice penale
Ci siamo già occupati del vizio totale di mente, che se accertato, esclude l’imputabilità dell’agente.
La diminuente dell’art. 89 c.p., Invece, prevede l’imputazione dell’agente ma concede la diminuzione della pena qualora l’infermità parziale di mente venga accertata.
Anche qui è necessaria la sussistenza di uno stato patologico serio che scemi grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e volere del soggetto. Dal momento, poi, che la capacità di intendere e volere è cosa diversa dalla colpevolezza (anche detta suitas) non è esclusa una compatibilità della condotta (dell’infermo parziale di mente) con il dolo.
La diminuzione della pena deve essere commisurata