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Costringimento fisico – art. 46 codice penale

Costringimento fisico – art. 46 codice penale

Il testo della legge:

Descrizione del reato:

Anche quella dell’art. 46 codice penale è una causa di esclusione dell’imputabilità che non va contro la personalità della responsabilità penale (ex art. 27 Cost.).

La previsione di cui all’art. 46 codice penale, infatti, ci dice che non risponde del reato chi vi è stato costretto da altri che hanno esercitato una violenza fisica sull’agente.

La violenza fisica deve essere irresistibile e tale da sopprimere totalmente la capacità dell’agente di determinarsi nelle sue condotte.

Non si applica, dunque, l’art. 46 codice penale a colui che agisce nonostante poteva sottrarsi alla violenza o poteva perseguirla.

Nel reato di concussione anche la vittima risponde del reato non ricorrendo l’applicabilità dell’art. 46 codice penale.

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