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Nozione e disciplina della delegazione di pagamento

Nella delegazione il debitore (“delegante”) ordina ad un terzo (“delegato“) di assumersi il debito nei confronti del creditore (“delegatario”), o di eseguire nei confronti di quest’ultimo la prestazione. Insieme alla espromissione e all’accollo costituisce un caso di successione a titolo particolare nel debito.

Ci si potrebbe chiedere qual’è la ragione che spinge un soggetto ad obbligarsi per un altro. La spiegazione è semplice: il primo soggetto è a sua volta debitore dell’altro, ed è per questo che assume su di sé l’obbligazione.

Infatti il delegante è in grado di dare un ordine al delegato perchè, almeno di regola, è a sua volta nei suoi confronti creditore. Il credito può anche essere, al momento della stipulazione, futuro o non ancora liquido o esigibile.

Nozione e disciplina della delegazione di pagamento

delegazione di pagamento

Dal punto di vista storico, la delegazione trova il suo antecedente nella “delegatio” del diritto romano: quest’ultimo, infatti, aveva individuato nella delegatio lo strumento mediante il quale operare la sostituzione del creditore o del debitore di un rapporto obbligatorio.

La ratio di tale istituto va individuata nel fatto che, secondo il nostro ordinamento giuridico, non è possibile una modificazione del lato passivo del rapporto a prescindere dall’adesione del creditore, salvo che ciò derivi dalla morte.

Per il creditore, infatti, non è indifferente la persona del debitore a causa della maggiore o minore solvibilità e della maggiore o minore garanzia che offre il suo patrimonio.

Inoltre, al di fuori delle obbligazioni pecuniarie, la prestazione può anche essere caratterizzata da una certa infungibilità, specialmente nel campo delle prestazioni di fare.

Pertanto l’ordinamento tutela il creditore qualora sia ravvisabile una modificazione del lato passivo inter vivos, non potendo aversi la liberazione del debitore originario contro la volontà del creditore.

Inoltre, poichè nella delegazione si assiste ad una doppia vicenda obbligatoria (da un lato il delegante è creditore del delegato ma dall’altro egli è debitore del delegatario), l’ordinamento vuole evitare due adempimenti, di modo da estinguere due rapporti obbligatori per il tramite di un unico adempimento.

La natura giuridica della delegazione è ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento si tratterebbe di un contratto unitario trilaterale, la cui causa consisterebbe nella concentrazione delle prestazioni al fine di estingere i vari rapporti di base con un unico adempimento.

Secondo altro filone dottrinale la delegazione è considerata composta da tre fasci di rapporti tra loro collegati, in cui sono ravvisabili cause distinte (una per ogni rapporto): il rapporto di provvista (tra delegante e delegato); il rapporto di valuta (tra delegante e delegatario) e il rapporto delegatorio (tra delegato e delegatario).

Per provvista si intende, quindi, ogni eventuale debito tra delegante e delegato richiamato da quest’ultimo nel momento in cui si obbliga verso il creditore delegatario.

La valuta è costituita, invece, da ogni eventuale debito tra delegante e creditore delegatario richiamato dal delegato nel momento in cui si obbliga verso il delegatario.

Esistono vari tipi di delegazione:

Delegazione di pagamento (delegatio solvendi). Tale delegazione, ai sensi dell’art. [[n1269cc]] c.c., ricorre quando il debitore-delegante delega un terzo-delegato ad eseguire il pagamento al creditore-delegatario

Delegazione di debito (delegatio promittendi). Si ha quando il debitore delega un altro soggetto ad assumersi l’obbligazione verso il creditore, cioè a promettergli il pagamento ad una data scadenza futura.

Tale tipo di delegazione può essere cumulativa quando il nuovo debitore si affianca a quello originario, per cui la promessa del delegato al delegatario non richiede una espressa accettazione di quest’ultimo, salva la facoltà del delegatario di rifiutarla; oppure liberatoria quando il delegatario acconsente a liberare il delegante, estinguendo il rapporto originario.

Delegazione titolata. La delegazione è detta titolata quando sono distinguibili due rapporti: 1) il rapporto tra delegante e delegato (c.d. rapporto di provvista), con il quale quest’ultimo assume il debito o paga; 2) Il rapporto tra delegante e delegatario (c.d. rapporto di valuta), in base al quale il primo deve adempiere un obbligo.

Delegazione pura. Quando il delegato promette o adempie la prestazione senza indicare alcuno dei rapporti anzidetti.

Delegazione attiva. Alcuni autori (e successivamente anche la giurisprudenza) hanno ipotizzato l’esistenza di tale tipo di figura, con la quale un creditore (delegante) delega verso il debitore (delegatario) un nuovo soggetto (delegato a ricevere) verso cui il debitore può eseguire la prestazione dovuta, con efficacia estintiva dell’originario rapporto di valuta.

Tale figura si distingue dalla cessione del credito perchè è ad essa estraneo ogni tipo di volontà traslativa; inoltre la prima è normalmente cumulativa, e dunque provoca la comrpesenza di due creditori: il delegante ed il delegato.

In tema di assunzione dell’obbligazione da parte del delegato al pagamento non sono richiesti particolari requisiti di forma, potendosene ammettere l’integrazione anche in virtù di accordi conclusi per facta concludentia ed in via progressiva se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo.

Dal punto di vista degli effetti, la delegatio promittendi non determina la novazione del rapporto obbligatorio originario bensì una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, poichè determina l’aggiunta di un nuovo debitore (delegato), con posizione di debitore principale, accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione permane, sebbene in posizione sussidiaria.

L’istituto della delegazione deve tenersi distinto da altre figure giuridiche presenti nel nostro ordinamento civilistico:

Delegazione e cessione di crediti. La delegazione si differenzia dalla cessione di crediti perchè, mentre questa interviene tra due soli soggetti, cedente e cessionario, e non richiede l’accettazione del debitore ceduto, la delegazione presuppone il concorso dei tre soggetti delegante, delegato e delegatario.

Delegazione ed espromissione. La delegazione si differenzia dalla espromissione per la presenza dello iussum delegatorio, mentre l’espromissione si caratterizza per la spontaneità dell’assunzione dell’obbligo.

Delegazione e accollo. Nell’accollo cumulativo, in analogia con quanto previsto per la delegazione dell’articolo 1268, comma 2, c.c., l’obbligazione dell’accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato.

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